Adempimenti

Riduzione dei premi Inail 2014: il Ministero fissa la percentuale

di Paolo Rossi


Il Ministero del lavoro comunica l'approvazione del decreto che stabilisce l'entità dello sconto sui premi INAIL disposto dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 128, legge 147/2013). Il D.M. 22 aprile 2014 (G.U. 26 giugno 2014, n.146), con riferimento all'esercizio 2014, fissa la percentuale di sconto nella misura del 14,17%

Premi e contributi oggetto della riduzione.
La riduzione percentuale prevista dalla citata Legge di Stabilità si applica a tutte le tipologie di premi e contributi previsti dal Testo Unico INAIL ossia ai premi dovuti per la Gestione Industria, ivi compresa l'assicurazione per i marittimi, e ai contributi dovuti per la Gestione Agricoltura. La riduzione si applica altresì ai premi relativi all'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (medici radiologi). Sono in ogni caso esclusi dalla riduzione dei premi le casalinghe, i lavoratori accessori, gli apprendisti e i lavoratori domestici.

Modalità applicative
La riduzione si applica in uguale misura a tutte le fattispecie di premi e contributi di competenza dell'Istituto. Essa opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull'importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni. La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica nella stessa misura sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o conguaglio dovuto in relazione all'anno di riferimento. I soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare per la silicosi e l'asbestosi, beneficiano anche della riduzione sul premio supplementare, qualora siano destinatari della riduzione sul premio ordinario connesso al premio supplementare e nella stessa misura fissata per il predetto premio ordinario.
Posto che il beneficio è fruibile sia dai soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio sia da quelli con lavorazioni più recenti, il calcolo del premio assicurativo è diverso a seconda che si tratti di assicuranti soggetti al calcolo ordinario dei premi INAIL che in caso di assicuranti soggetti al regime dei premi speciali unitari o altri regimi particolari, come per esempio i marittimi, gli agricoli e i medici radiologi. Sul punto, in allegato al DM in esame, il Ministero fornisce la Determina del Presidente dell'INAIL n. 67 del 11 marzo 2014, con il quale l'Istituto assicuratore fornisce nel dettaglio le modalità di applicazione della riduzione nei diversi ambiti.

Determinazione della percentuale di riduzione per gli anni successivi al 2014
La Legge di Stabilità 2014, ricordiamo, ha previsto che lo sgravio in argomento si estenda anche agli anni 2015 (stanziando 1,1 miliardi di euro) e 2016 (1,2 miliardi di euro). Il DM 22 aprile 2014, sul punto, ha previsto che la percentuale di riduzione, per tale biennio, sarà determinata dall'INAIL entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento; dunque la prossima scadenza è fissata al 31 ottobre 2014, data entro la quale le imprese dovrebbero conoscere quantomeno l'entità percentuale dello sgravio 2015.

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