Adempimenti

Assegno continuativo Inail anche ai superstiti residenti all'estero

di Pietro Gremigni

L'assegno continuativo a favore dei superstiti degli invalidi deceduto, residenti in uno Stato estero, deceduto per cause indipendenti da infortunio o malattia professionale, va erogato in quanto prestazione previdenziale, prendendo come base di calcolo la stessa che si prenderebbe in considerazione se la prestazione dovesse essere erogata in Italia.
L'Inail con nota dell'8 luglio 2014 ha così stabilito dopo avere fatto una disamina della normativa comunitaria in materia.

Assegno INAIL – L'assegno continuativo mensile previsto dalla legge 248/1976, pari ad una quota parte della rendita di inabilità permanente di cui godeva l'assicurato è così ripartito:
-50% alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio;
-20% a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto, riconoscibile e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età;
-40% se si tratta di orfani di entrambi i genitori e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti.

Disciplina comunitaria – La questione da cui nasce l'intervento dell'Inail parte dal fatto che i beneficiari dell'assegno, nel caso specifico, sono cittadini di paesi terzi residenti all'estero in uno dei paesi comunitari.
L'art.3 del regolamento n.833/2004 elenca le prestazioni coperte dal regolamento, applicabile in forza del reg 1231/2010 ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio dell'Unione ed in situazione transfrontaliera:
• prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assicurate;
• prestazioni di vecchiaia e di invalidità;
• prestazioni per i superstiti;
• prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali;
• assegni in caso di decesso;
• prestazioni di prepensionamento;
• prestazioni di disoccupazione;
• prestazioni familiari.
Il reg. 833 stabilisce tuttavia che le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, quindi di natura assistenziale, sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico, e non sono erogabili al di fuori dei confini statali.
La questione per l'Inail è quindi quella di stabilire se l'assegno continuativo mensile ai superstiti sia una prestazione assistenziale, quindi non erogabile ai cittadini residenti all'estero, oppure previdenziale.

Natura dell'assegno – La nota Inail giunge alla conclusione che si tratti di prestazione di natura previdenziale in base a questi motivi:
-l'assegno è equiparabile alla rendita Inail a favore dei superstiti (Corte cost. sent 284/2010);
-l'assegno non è cumulabile con prestazioni economiche previdenziali;
-la prestazione è coperta da contributi prelevati dal fondo speciale infortuni di cui all'art.97 d.P.R.1124/1965, con un contributo annuo a carico dei titolari di rendita di inabilità permanente non inferiore all'80%, con un contributo a carico dell'Anmil e, in caso di insufficienza della predetta contribuzione, con una addizionale sui premi e contributi per l'assicurazione infortuni e malattie professionali.

Calcolo dell'assegno – La base di calcolo dell'assegno continuativo è la stessa che si prenderebbe in considerazione se la prestazione dovesse essere erogata in Italia ed è pari, come detto, ad una quota percentuale (variabile a seconda del grado di parentela) della rendita Inail di cui godeva il deceduto.

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