Adempimenti

Fondo di solidarietà residuale: istruzioni Inps sul versamento della contribuzione

di Michele Regina

Con la circolare 99 l'Inps aveva già fornito istruzioni di prassi sul Fondo residuale istituito dalla L.92/2012. Con la circolare 2 settembre 2014, n. 100 l'Istituto fornisce spiegazioni sulla natura giuridica, gli obblighi di bilancio e gestione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito.
Tale Fondo copre i settori che non rientrano nella normativa in materia di integrazione salariale.
L'articolo 3 della Legge Fornero ha lo scopo di garantire ai lavoratori, dipendenti da imprese attive in settori non rientranti nella normativa in materia d'integrazione salariale, una particolare e specifica tutela durante il rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Per tale finalità le OOSS dei lavoratori e le Organizzazioni Imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, stipulano accordi collettivi anche per più settori per la costituzione di fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
Il Fondo, che opera nell'ambito dell'Inps, non ha personalità giuridica, gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
Il Fondo ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni ove non si abbiano risorse stanziate in bilancio.
L'organo amministratore del Fondo è il Comitato Amministratore. Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore ha facoltà di proporre modifiche riguardo l'importo delle prestazioni o la misura dell'aliquota di contribuzione, da adottarsi con decreti direttoriali del Ministero del lavoro e del Ministero dell'Economia e Finanze.
Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla
media occupazionale nel semestre precedente.
Nell'imponibile dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.
I part timers sono conteggiati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto; i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre. I lavoratori ripartiti sono computati nell'organico aziendale come parti di un'unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole che disciplinano il rapporto di lavoro.
Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.
La determinazione del requisito occupazionale comparato su semestre può comportare delle oscillazioni: in tal caso l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a 15 dipendenti.
Il Fondo riconosce ai lavoratori che siano interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa e dipendenti, esclusi i dirigenti, da imprese rientranti nella specifica disciplina, un assegno ordinario in relazione alle medesime causali della Cigo e Cigs . La misura dell'assegno ordinario è pari all'integrazione salariale, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, con l'applicazione dei massimali previsti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria. Tale riduzione rimane nelle disponibilità del Fondo.
L'intervento è riconosciuto per 3 mesi continuativi, prorogabili fino eccezionalmente fino ad un massimo complessivo di 9 mesi su biennio mobile. Non sono riconosciute prestazioni per cessazione anche parziale dell'attività.
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:
a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
b) un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.
I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell'INPS.
L'Istituto indica per i datori interessati le modalità di assolvimento relative al versamento della nuova contribuzione.
Le imprese rientranti nell'ambito di applicazione del decreto dovranno essere contraddistinte dal CA "0J", che, dal 1/1/2014, assume il significato di "azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 79141/2014 (Fondo solidarietà residuale)".
L'Istituto procederà ad attribuire il codice di autorizzazione "0J" (zero J) alle imprese potenzialmente interessate, a prescindere dal requisito dimensionale. Tale attribuzione avverrà in automatico, a cura della Direzione Generale. Le imprese potranno visualizzare l'avvenuta attribuzione del codice "0J" sul Cassetto previdenziale Aziende.
Il contributo è mensilmente dovuto solo dalle imprese che hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, in presenza del codice di autorizzazione "0J" il controllo del requisito occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre sarà effettuato dalla procedura automatizzata.
Le aziende dovranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, valorizzando – all'interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l'elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:
- in <CausaleADebito> il codice "M131" che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo Residuale gennaio-settembre 2014";
-in <Retribuzione> l'importo dell'imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
-in <SommaADebito> l'importo del contributo, pari allo 0,5% dell'imponibile.
Per quanto concerne le tempistiche dei versamenti rispetto alla circolare in discorso ci sono state due successive note dell'Istituto (messaggio 3 settembre 2014, n. 6811 e 8 settembre 2014, n. 6897) che hanno fornito ulteriori chiarimenti e correzioni.
Con la circolare Inps n. 100/2014 è stato precisato che il contributo ordinario dovuto per la mensilità in relazione alla quale i termini di versamento non risultano scaduti alla data di pubblicazione (2 settembre 2014), andava effettuato alle ordinarie scadenze di legge.
Mentre il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a luglio 2014 andava effettuato non oltre il giorno 16 del terzo mese successivo alla predetta data. Inoltre sempre con la circolare in discorso l'Istituto aveva anche indicato che per tali mensilità, l'importo del contributo doveva essere maggiorato degli interessi al tasso legale dell'1%.
Con comunicato stampa – vedasi messaggio n. 6811 del 3 settembre 2014 - del Direttore Generale dell'Istituto è stata dapprima corretta tale ultima impostazione con la dichiarazione che " nessuna mora sarà dovuta per chi pagherà entro novembre il contributo ordinario per i Fondi di solidarietà residuale dovuto per i periodi gennaio-settembre".
Con il messaggio n. 6897 dell'8 settembre 2014 invece l'Istituto torna sui suoi passi rispetto alla indicazioni fornite nella circolare n. 100/2014 sui versamenti: infatti, tenuto conto delle difficoltà tecniche nell'aggiornamento delle procedure informatiche, Inps comunica il diverso termine del 16 dicembre 2014 per il versamento del contributo ordinario per i periodi da gennaio a settembre 2014. Ai fini della compilazione del flusso Uniemens relativo al versamento del contributo ordinario dovuto per le predette mensilità rimangono valide le istruzioni fornite in circolare. Al messaggio viene allegata una tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende potenzialmente coinvolte (CSC: codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) nell'ambito di applicazione del Fondo. Però il possesso delle citate caratteristiche non determina automaticamente l'iscrizione al Fondo residuale, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa. L'Istituto procederà alla modifica della predetta tabella al variare del quadro normativo di riferimento.
A decorrere dal mese di competenza di ottobre la contribuzione ordinaria dovrà essere calcolata nella aliquota di contribuzione complessiva per quella aziende effettivamente tenute al versamento.

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