Adempimenti

F24 solo telematico per pagamenti sopra i 1.000 euro

di Massimo Braghin

L'entrata in vigore del "Bonus Irpef" (D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) produce i suoi effetti anche i termini di nuovi adempimenti in capo ai soggetti non titolari di partita IVA. Nello specifico, infatti, l'art. 11 comma 2, introduce una nuova disposizione in materia di pagamento di modelli F24, e, nello specifico, quando si tratti di modelli F24 il cui importo complessivo sia superiore ai mille euro.
La decorrenza di tale disposizione è fissata al 1° ottobre 2014.
La norma dispone che i contribuenti non titolari di partita IVA, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in generale, devono presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematica e, di conseguenza avvalendosi dei servizi telematici predisposti dall'Agenzia delle Entrate (quindi, F24 WEB, F24 ONLINE e F24 CUMULATIVO).
Tale disposizione trova applicazione nel caso di:
- modello F24 di importo superiore a mille euro;
- modello F24 con utilizzo di crediti d'imposta in compensazione.
Ricordiamo che i suddetti obblighi già sono previsti dal 2007 per tutti i titolari di partita IVA.
Ne deriva che un soggetto persona fisica non titolare di partita IVA non è più ammesso al semplice pagamento a mezzo banca, posta o Equitalia.
In conseguenza del fatto che l'unica modalità ammessa, nei casi suddetti, è il pagamento telematico, si deduce che il contribuente dovrà necessariamente far addebitare il modello F24 nel proprio conto corrente, e non sarà più possibile effettuare il pagamento in contanti, con assegni bancari o circolari, con vaglia cambiari, con bancomat o ancora con assegni e vaglia postali.
Non rientra, evidentemente, nell'ambito di applicazione della nuova disposizione, la fattispecie del contribuente non titolare di partita IVA, che debba effettuare il pagamento di un modello F24 di importo pari o inferiore a mille euro, nel qual caso, infatti, è ancora pacificamente ammesso il pagamento cartaceo.
L'agenzia delle Entrate ricorda che per essere considerati regolarmente effettuati i versamenti telematici dovranno essere addebitati sul conto corrente bancario o postale indicato nel file trasmesso. Questo avviene se, alla data di esecuzione del versamento,
- il conto risulta aperto
- presenta disponibilità finanziarie sufficienti per addebitare l'intero saldo dovuto
- l'intestatario del conto medesimo, individuato attraverso il codice fiscale, corrisponde al soggetto indicato come tale nel file inviato.
Essendo la procedura completamente automatizzata, nel caso in cui anche una sola delle condizioni non risulti soddisfatta, la banca presso il quale è aperto il conto non procederà con l'addebito e, quindi, il versamento non sarà considerato validamente effettuato.
Si ricorda, inoltre, che i versamenti possono essere inviati anche in anticipo rispetto alla data di scadenza dell'adempimento, fermo restando che l'addebito delle somme sul conto corrente avverrà alla data di esecuzione richiesta.
L'invio dei versamenti telematici con congruo anticipo rispetto alla scadenza consente, inoltre, di correggere eventuali errori di compilazione che hanno determinato lo scarto del file trasmesso e di eseguire nuovamente l'operazione entro la scadenza prevista, evitando di incorrere in sanzioni.
L'implicazione maggiore in termini di criticità dal punto di vista del contribuente consiste nel fatto che i servizi di home banking delle banche e delle poste non potranno essere utilizzati qualora il saldo del modello F24 risulti pari a zero, per effetto di compensazioni di imposte. In tal caso, infatti, sarà possibile utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui ci si accorga che la compensazione effettuata con un modello F24 presentato a saldo zero risulti errata, il contribuente può effettuarla correttamente presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate l'annullamento del primo modello F24 errato.
E in tal senso è possibile scegliere in base alle proprie esigenze il conto corrente di addebito.
A fronte di quanto premesso, dal 1° ottobre 2014, l'addebito dei modelli F24 di importo superiore a mille euro per i soggetti non titolari di partita IVA può essere eseguito:
- mediante i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero;
- mediante i servizi telematici dell'Agenzia Entrate e degli intermediari della riscossione, nel caso in cui, anche per effetto di compensazioni, il saldo del modello sia positivo;
- mediante i servizi telematici dell'Agenzia Entrate e degli intermediari della riscossione, nel caso in cui il saldo finale sia positivo e altresì superiore a mille euro.

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