Adempimenti

Malattie professionali: aggiornato l'elenco delle patologie con obbligo di denuncia

di Paola Sanna

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 giugno 2014, pubblicato in G.U. n. 212 del 12 settembre scorso, è stato ampliato l'elenco delle malattie professionali per le quali sorge l'obbligo di denuncia da parte del medico che le accerta.

Il nuovo elenco
Il decreto, nel recepire dunque quanto previsto dall'articolo 139 del T.U. INAIL, rivede ed aggiorna l'elenco delle patologie professionali oggetto di denuncia; si ricorda che l'elenco nella versione previgente, era contenuto nel DM 11 dicembre 2009.
L'aggiornamento, precisa il Ministero, tocca in tutte e tre le liste presenti
- il gruppo 6 «tumori professionali» e
- il gruppo 2 «malattie da agenti fisici»
con riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche.

La malattia professionale
Come noto, la malattia professionale rappresenta la conseguenza di una graduale, lenta e progressiva azione lesiva sull'organismo del lavoratore riconducibile al fatto che la malattia sia stata contratta nell'esercizio e proprio a causa dell'attività lavorativa svolta dal soggetto.
In generale, per malattie professionali si intendono sia quelle tassativamente elencate dalla legge, contratte nelle lavorazioni indicate (le c.d. malattie professionali tabellate) sia quelle non espressamente elencate, ma di precisa origine professionale (denominate malattie professionali non tabellate).
Affinché vi sia il riconoscimento della malattia professionale, si ricorda che si devono verificare le seguenti circostanze:
- la malattia deve essere stata contratta a seguito dell'esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni assicurate;
- il lavoratore deve essere persona assicurata contro gli infortuni e le malattie professionali;
- deve sussistere un rapporto causale diretto ed efficiente tra l'origine professionale e la malattia;
- la malattia deve rappresentare l'effetto di una graduale e progressiva azione causata dai fattori professionali; in caso contrario si ha infortunio sul lavoro o malattia comune.

La denuncia di malattia professionale
L'iter procedurale per denunciare una malattia professionale, prevede che la stessa debba essere effettuata dall'assicurato al proprio datore di lavoro, entro il termine di 15 giorni dalla manifestazione della malattia, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, per il tempo antecedente la denuncia.
Avviata la procedura da parte del lavoratore, il datore di lavoro denuncia la malattia professionale alla sede INAIL competente per territorio, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha comunicato al datore di lavoro stesso la manifestazione della malattia.
Quando la patologia accertata dal medico che ha in carico il lavoratore è ricompresa nell'elenco allegato al DM in argomento, il professionista è tenuto - per effetto di quanto previsto, come si è già detto, dall'articolo 139 del DPR 1124/'65 - a denunciare l'evento alla Direzione provinciale del lavoro, trasmettendo all'Istituto assicuratore tale denuncia, ai fini di permettere poi l'aggiornamento del registro nazionale delle malattie causate da attività lavorativa, o comunque ad essa correlate.
Si ricorda che in mancanza di denuncia da parte del medico, è prevista la sanzione dell'arresto fino a 3 mesi o dell'ammenda da euro 258,00 a euro 1.032,00.

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