Adempimenti

Verifica telematica Durc ancora in attesa del decreto attuativo

di Luca Vichi

La conversione in legge n. 78 del 2014 della prima parte del "Jobs Act" non ha ridotto la portata della semplificazione degli adempimenti relativi all'attestazione della regolarità contributiva di aziende e professionisti, già prevista dal DL n. 34/2014. Infatti, a decorrere dal 21 marzo 2014, il "vecchio" Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è sostituito da una verifica telematica, e in tempo reale, effettuata dall'interessato, da un suo intermediario ovvero, novità questa introdotta in sede di conversione in legge, dall'impresa stessa.

Per verificare però la reale portata dell'innovazione (e dell'auspicabile semplificazione) è necessario attendere l'emanazione dell'apposito decreto ministeriale che dovrà definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica predetta.
Sarà compito di tale provvedimento anche definire le eccezioni alla validità "standard" di 120 giorni della verifica telematica.

Nel comma 1, articolo 4 del D.L. n. 34/2014 si legge infatti: "La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2".
La validità della nuova verifica telematica

Il comma 1, articolo 4 del D.L. n. 34/2014, anche dopo la conversione in legge, attribuisce alla nuova verifica telematica una validità di 120 giorni decorrenti dalla data di acquisizione. Ciò non rappresenta una vera e propria novità in quanto già per il previgente DURC era prevista una validità analoga.

Un aspetto invece interessante è certamente rappresentato dall'indiretta estensione della sua validità derivante da quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo 4, nella parte in cui vengono illustrati i criteri a cui si dovrà ispirare il legislatore in fase di emanazione del decreto attuativo.

La norma infatti stabilisce che la verifica della regolarità in tempo reale riguarderà i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica sarà effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. Tale verifica, si ricorda, comprenderà anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa.

Appare quindi corretto sostenere che la validità dell'interrogazione telematica potrà, al verificarsi di alcune condizioni, considerarsi indirettamente "allungata" per un ulteriore periodo che potrà arrivare fino a due mesi.

Si ipotizzi ad esempio che l'interrogazione telematica venga effettuata in data 30 maggio 2014. L'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata risulterà essere dunque il giorno 31 marzo 2014. Inoltre, entro il giorno 30 aprile 2014, il datore di lavoro (ovvero un suo incaricato) avrà anche già provveduto all'invio della denuncia telematica Uniemens relativa al mese di marzo 2014, risultando quindi soddisfatta anche la condizione posta dal legislatore (scadenza del termine di presentazione delle relative denunce retributive). La regolarità contributiva risulterà quindi verificata e valida fino al 27 settembre 2014 (120° giorno successivo al 30 maggio 2014) comprendendo di fatto un periodo che andrà dal 1° aprile 2014 al 27 settembre 2014.

Come già evidenziato si ricorda infine come sarà compito del decreto attuativo (da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge (21 marzo 2014), definire le eccezioni alla validità "standard" di 120 giorni della verifica telematica.

Sarà quindi necessario attendere l'emanazione del provvedimento per valutare correttamente le novità e i riflessi operativi della riforma contenuta nel decreto "Jobs Act".

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