Adempimenti

Domanda ASpI in sostituzione di mini ASpI, le regole per la trasformazione

di Antonio Carlo Scacco

Il lavoratore che si accorge di possedere i requisiti per fruire della indennità Aspi ma ha già presentato una domanda per il riconoscimento della indennità cd. mini Aspi (in fase istruttoria o già accolta) può inoltrare una nuova istanza ma deve farlo, inderogabilmente, nel termine di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena il rigetto della domanda.
La precisazione è contenuta nel messaggio Inps n. 7111 del 19 settembre 2014 e risponde ai dubbi originati dalle numerose richieste di trasformazione avanzate da lavoratori che avevano già (erroneamente) presentato domande per la indennità mini ASpI, salvo poi accorgersi di avere diritto alla prestazione ordinaria.
In buona sostanza, quindi, la presentazione dell'istanza per la fruizione della indennità mini ASpI non vale come sospensiva dei termini previsti (peraltro a pena di decadenza) dall'art. 2, comma 13, legge 92/2012 per la presentazione della ordinaria domanda ASpI (i due mesi decorrono dalla data di spettanza del diritto, ossia dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro: da qui i due mesi e otto giorni).
In caso di accoglimento della nuova domanda per la ASpI ordinaria, si legge nel messaggio, l'indennità è corrisposta dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza e gli importi precedentemente erogati a titolo di mini-ASpI sono detratti dalla nuova prestazione.
Di seguito i requisiti richiesti per ottenere l'ASpI ordinaria e la mini ASpI


Indennità ASpI ordinaria
Stato di disoccupazione involontario - Sì
Requisito assicurativo - Si richiedono almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. Il biennio si determina con decorrenza dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.
Requisito contributivo - Almeno un anno di contribuzione (anche solo dovuta ma non versata) contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione (*).


Indennità mini ASpI
Stato di disoccupazione involontario - Sì
Requisito assicurativo - Non richiesto
Requisito contributivo - Almeno 13 settimane di contribuzione (anche solo dovuta ma non versata) da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (*).


(*) Ai fini della maturazione del requisito contributivo si considerano utili altresì:
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria (purché all'inizio dell'astensione sia stata versata contribuzione) ed i periodi di congedo parentale ( purché indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro);
- i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (purché sia stata stipulata con l'Italia una convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale);
- l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

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