L'esperto rispondeAdempimenti

Fallimento: comunicazioni obbligatorie

di Gremigni Pietro

La domanda

Quesito: con che modalità avviene la comunicazione obbligatoria che riguarda dipendenti che ritornano al fallimento dopo la fine del contratto di affitto d'azienda? Di chi è l'onere dell'invio delle comunicazioni? Si tratta sempre di un VarDatori? con che causale?

In assenza di istruzioni specifiche in circolari ministeriali e di indicazioni nello stesso VARDATORI, occorre partire da alcuni concetti generali. Innanzitutto l’ipotesi descritta è disciplinata dall’art. 104 bis della legge fallimentare che prevede quanto segue: La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II. La cessazione del contratto di affitto comporta un “ritrasferimento” dell’azienda o del ramo di azianda in precedenza affittato al proprietario che nel nostro caso è la procedura fallimentare (c.d. retrocessione). Che tale operazione sia una fattispecie di cessione di azienda risulta chiaro dal fatto che la norma citata è costretta ad escludere uno degli effetti della cessione (responsabilità del fallimento per debiti maturati), implicitamente dimostrande che in caso contarrio sarebbe stato applicabile in tutto e per tutto l’art. 2112 cod. Civ. Ciò premesso per quanto il ritrasferimento sia automatico, una volta scaduto il contratto, essa costituisce sempre una cessione e quindi va indicata nel Modello UNIFICAO LAV SEZ. VARDATORI con al causale “cessione ramo di azienda”.

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