Adempimenti

Semplificazioni per le imprese: il MISE commenta l'iscrizione automatica degli atti al Registro delle imprese

di Matteo Ferraris

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare 3673/C ha fornito chiarimenti in merito all'automatica iscrizione nel Registro delle Imprese a seguito di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La novità che non coinvolge le Spa è stata introdotta dal c.d. "decreto sviluppo". Dallo scorso 1° settembre, dunque, l'iscrizione degli atti nel Registro Imprese è immediata. Lo sancisce l'art. 20, comma 7 bis del D.L n. 91/2014 che fissa come termine di decorrenza della novità "il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge…" di conversione avvenuta con la L. n. 116 dell'11 agosto scorso.
La norma è esplicita nella volontà di accelerare i processi di interesse delle attività economiche. Essa, infatti, prevede che: "Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto."
La circolare del MISE interviene su alcuni primi aspetti qualificanti che sintetizziamo schematicamente.
Circa la decorrenza del nuovo regime, la norma si applica alle istanze trasmesse dall'1° settembre in poi; ciò vuol dire che restano escluse dal nuovo regime tutte quelle presentate fino al 31 agosto, anche se prese in esame dopo l'1 settembre o che a questa data risultano sospese. E' facile argomentare in merito all'illogicità di tale conclusione che, però, deriva da una interpretazione letterale del provvedimento che non ha regolato le pratiche la cui iscrizione risultava "pendente", costringendo, peraltro, gli uffici a un doppio binario nella gestione delle iscrizioni.
Il MISE si concentra, poi, sull'espressione "immediata iscrizione" interpretandola come l'iscrizione dell'atto senza che l'Ufficio debba avviare i controlli concernenti "le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione"; si tratta dei controlli e le verifiche che a norma di legge, ordinariamente, precedono l'iscrizione e che in caso di esito negativo comportano la sospensione o il rifiuto dell'iscrizione stessa. In passato l'analisi di conformità preliminare dovuta a elementi carenti produceva la sospensione della pratica in attesa di completamento. Ora, il MISE prescrive che l'attività di controllo sia limitata alla verifica dei requisiti di ricevibilità dell'atto in relazione (come la competenza territoriale o l'autenticità della sottoscrizione della domanda).
Annotiamo che la procedura accelerata deriva dalla specialità di atti che potremmo definire "qualificati" in quanto derivanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata; ciò implica la traslazione dell'onere dell'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione al pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto.
Per il futuro, la circolare preannuncia ulteriori interventi con puntuale disamina di ogni tipo di verifica o controllo confermati nella competenza del registro delle imprese, ipotizzando che vi possano essere molteplici fattispecie da considerare.
Circa il potere dell'ufficio, poiché il registro delle imprese deve garantire una pubblicità sostanziale, essenziale e corretta, la norma ribadisce la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 c.c. secondo una procedura che prevede di avvisare l'interessato, prima di procedere alla cancellazione.
Ciò, evidentemente, conferma che, ad iscrizione avvenuta (ex post) siano operati tutti i controlli che se effettuati a priori avrebbero comportato la mancata iscrizione dell'atto.
Circa gli atti ricompresi nella nuova procedura la circolare precisa che sono quelli derivanti da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata vale a dire oltre che agli atti notarili anche tutti gli atti provenienti da un'autorità pubblica quali, ad esempio le sentenze.
Il MISE esclude, invece, gli atti provenienti da professionisti diversi, quali ad esempio gli atti di cessione di quote di srl stipulati ai sensi del comma 1 bis dell'art. 36 della L. 133/2008 che consente agli intermediari autorizzati la sottoscrizione digitale degli atti e la trasmissione all'ufficio.
Da ultimo la circolare analizza il particolare caso in cui l'istante che presenta domanda di iscrizione al registro delle imprese non abbia comunicato il proprio indirizzo di PEC, fattispecie che comporta la sospensione della domanda (per tre mesi, ex art. 16, comma 6bis del D.L. n. 185/2008) in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata. La circolare indica in tale caso che l'iscrizione immediata non avverrà nel caso indicato.

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