Adempimenti

La certificazione unica monitora i crediti esteri

di Marco Strafile

Tra le molte novità contenute nella bozza di certificazione unica che sostituirà dal 2015 il modello Cud (introdotto nel 1998 con la riforma Visco), si segnala l'ampliamento dei punti contenenti le informazioni dei crediti, per imposte pagate all'estero, riconosciuti dal datore di lavoro al dipendente in sede di conguaglio.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del Dpr 600/1973, «se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti».

Pertanto il datore di lavoro, in sede di conguaglio fiscale, può riconoscere direttamente nella busta paga del lavoratore che abbia prodotto all'estero reddito di lavoro dipendente – tassato sia in Italia che nel Paese di assegnazione – il credito per i tributi versati in via definitiva in quest'ultimo Stato.

L'effettiva determinazione di tale detrazione è disciplinata dall'articolo 165 del Dpr 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) che prevede limiti alla detraibilità dell'imposta estera dall'Irpef netta dovuta. In particolare l'imposta estera ammessa in detrazione non può eccedere il minore tra i seguenti importi:
• Irpef netta;
• Irpef lorda riferibile al reddito prodotto all'estero (ottenuta moltiplicando l'imposta lorda per il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo);
• imposta estera riproporzionata nel caso di concorso parziale del reddito estero alla formazione del reddito complessivo. Tale circostanza si verifica, ad esempio, nel caso di reddito di lavoro dipendente prestato fuori dal territorio nazionale individuato sulla base delle retribuzioni convenzionali previste dall'articolo 51, comma 8-bis del Tuir. In questo caso la riduzione si ottiene moltiplicando l'imposta estera per il rapporto tra reddito convenzionale tassato in Italia e reddito estero effettivo, rideterminato secondo i criteri analitici previsti dall'articolo 51 del Tuir (si veda in tal senso la risoluzione 48/E del 2013 dell'agenzia delle Entrate).

Quindi, al fine di determinare l'effettivo credito estero spettante sono necessarie apposite informazioni, alcune delle quali trovano ora specifica rappresentazione nei punti da 115 a 119 della certificazione unica: si tratta, in dettaglio, del “Codice dello Stato estero”, dell' “Anno di percezione del reddito estero”, del “Reddito prodotto all'estero” e della “Imposta estera definitiva”.

Tali informazioni erano riportate sottoforma di annotazioni codificate nel modello Cud, insieme a quelle ulteriori riguardanti il reddito complessivo tassato in Italia, l'imposta lorda italiana e l'imposta netta dell'anno di imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero. Non è dato ad oggi sapere se questi altri dati troveranno rappresentazione in una sezione contenente le annotazioni della certificazione unica (al momento non presente nella bozza) o se integreranno i punti già presenti nella stessa. Quest'ultima soluzione, in particolare, sembrerebbe poter risultare più idonea alle finalità del nuovo schema di certificazione.

È noto, infatti, che il nuovo modello di certificazione costituirà una delle fonti a cui l'Amministrazione finanziaria attingerà per predisporre le annunciate dichiarazioni precompilate da inviare ai contribuenti, ed è per questo motivo, infatti, che tale modulo (a differenza di quanto avveniva con il Cud) andrà trasmesso all'agenzia delle Entrate. La ricezione dei dati e la relativa elaborazione consentirà un immediato controllo degli importi certificati dal sostituto di imposta che confluiranno nella dichiarazione precompilata potendo generare in caso di incongruenza dei dati (si pensi per esempio a un errore nell'applicazione delle ritenute), un debito o un credito Irpef per il contribuente.

L'integrazione in specifici punti della certificazione unica di alcuni dati prima presenti nella sezione annotazioni del Cud (come nel caso dei crediti per imposte estere), insieme all'aggiunta di nuove informazioni non appare irrilevante; infatti, se ciò da un lato consentirà all'Amministrazione finanziaria di predisporre la dichiarazione precompilata, dall'altro imporrà ai sostituti di imposta un più alto livello di attenzione sulla correttezza dei dati certificati, che saranno oggetto di trasmissione alle Entrate.

La bozza della certificazione unica 2015

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