Adempimenti

Variazioni Inail: la comunicazione entro 30 giorni

di Paola Sanna

In base all’articolo 12 del Dpr 1124 del 30 giugno 1965, i datori di lavoro soggetti a rischio Inail sono tenuti a denunciare all'Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori, la natura degli stessi e in particolare le lavorazioni eseguite.
In questa fase, devono essere comunicate anche tutte le notizie utili per permettere all'Istituto di individuare correttamente natura ed entità del rischio da assicurare, con conseguente adeguata determinazione del premio di assicurazione dovuto.
La norma provvede poi a gestire eventuali difficoltà legate ad una denuncia preventiva, specificando che qualora: “per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia contestuale, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all' inizio dei lavori”.


Le variazioni successive
Una volta aperta la posizione territoriale nei termini sopra indicati, il datore di lavoro è tenuto a garantire la comunicazione di qualsiasi modifica o variazione successivamente intervenuta, rispetto alle informazioni rese nella fase di apertura della posizione.
Il legislatore del DPR 1124/65 così individua tali variazioni:
- estensione del rischio già coperto,
- nuovo rischio da assicurare,
- cessazione della lavorazione assicurata,
e prevede che le stesse siano notificate all'Istituto (ora solo attraverso il canale telematico), non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni si sono verificate.
E' appena il caso di osservare - come eccezione alla regola - che la denuncia di variazione del rischio per le imprese di trasporto non è richiesta, quando la stessa emerga durante il viaggio e per cause non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro.
Sempre nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi, il datore di lavoro deve altresì comunicare eventuali variazioni riguardanti:
- l'individuazione del titolare dell'azienda,
- il suo domicilio e la sua residenza
- la sede dell'azienda.


La diffida ad adempiere
Per effetto di quanto previsto dall'articolo 16, dello stesso T.U. nelle ipotesi in cui l'Inail venga a conoscenza che le denunce sopra indicate non siano state effettuate, invita il datore di lavoro ad adempiere attraverso l'istituto della diffida, prima di emettere qualsiasi provvedimento.
Trascorso inutilmente il termine fornito per sanare la posizione senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.
Tanto premesso, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro - ovviamente anche attraverso il proprio intermediario - non abbia rispettato i termini sopra indicati qualora, a seguito di accertamento ispettivo o amministrativo, sia rilevata l'omessa denuncia, prima di emettere un nuovo certificato di assicurazione o di variazione con evidenza del maggior premio dovuto, l'Inail deve attivare l'istituto della diffida attraverso il quale invita il datore di lavoro a sanare le inosservanze accertate .
La diffida - che in passato per prassi era superata dall'immediata emissione del provvedimento di rettifica da parte dell'Istituto assicuratore - può emergere, attenzione, non solo in seguito a visita ispettiva, ma anche qualora in fase di denuncia di nuovo lavoro sia rilevabile che l'azienda pone in essere attività non denunciate, ovvero quando anche da fonti esterne, l'Istituto venga a conoscenza che un datore di lavoro ha attivato un'operazione societaria, senza provvedere ad alcuna comunicazione all'Istituto assicuratore.


La criticità
L'aspetto più delicato che coinvolge questo ambito di operatività con l'Istituto assicuratore, non è tanto legato alla fase di apertura della posizione, ma piuttosto alla successiva fase di espansione o evoluzione dell'azienda, poiché non sempre si rileva con la tempestività indicata dalla norma,
- l'inserimento di una nuova lavorazione, ovvero
- l'acquisto di nuova strumentazione che potrebbe far nascere un nuovo o diverso rischio da assicurare, ed ancora
- la cessazione di una lavorazione assicurata ma non più eseguita.
Si tratta dunque di normale operatività aziendale, che però spesso si tende a sottovalutare o comunque a non analizzare con la dovuta attenzione, anche per quanto riguarda il riflesso assicurativo che eventuali modifiche all'attività aziendale potrebbero portare.
L'articolo 12 della norma citata in premessa, oltre a disporre l'obbligo della denuncia iniziale di esercizio, prevede infatti - come si è visto - anche la comunicazione di qualsiasi informazione legata alla natura dei rischi assicurati, proprio per permettere un corretto e puntuale assolvimento degli obblighi assicurativi imposti dalla vigente disciplina in materia.
Una revisione periodica dell'intero impianto assicurativo attivato da ciascuna azienda nei confronti dell'Inail potrebbe evitare eventuali tardive od omesse variazioni, poiché le stesse sarebbero intercettate nelle fasi di analisi dei rischi assicurati, certamente con maggiore facilità; il mancato monitoraggio delle evoluzioni aziendali, con riferimento esclusivo ai riflessi assistenziali, ma anche previdenziali, può di fatto creare grosse criticità che possono quindi essere superate, come si è detto, con una costante e completa analisi delle singole realtà aziendali.

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