Adempimenti

Pronto il nuovo elenco dei verificatori

di Luigi Caiazza

Si amplia la platea degli operatori abilitati alle verifiche delle attrezzature di lavoro soggette ai controlli preventivi e periodici di sicurezza sul lavoro.

Con il decreto direttoriale (Lavoro, Salute e Sviluppo) del 29 settembre scorso annunciato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 3 ottobre, è stato completato il quadro normativo previsto dall'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) che prevede l'obbligo da parte del datore di lavoro di sottoporre le attrezzature, riportate nell'allegato VII al Tu, a verifiche periodiche per valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

In base a quanto stabilito dall'articolo 32, comma 5, del decreto legge del “Fare” (69/2013), come corretto dall'articolo 7, comma 9-quinquies del decreto legge 101/2013, per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'Inail nel termine di 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale scadenza il datore può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche periodiche sono effettuate su libera scelta dalle Asl o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'Arpa o dai soggetti pubblici o privati abilitati.

Sempre l'articolo 71 ha previsto che lo stesso Inail possa avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati e che, in ogni caso, le spese per le verifiche sono a carico del datore di lavoro. Da qui i decreti attuativi per determinare le modalità per l'inserimento dei professionisti nel relativo albo e la pubblicizzazione dello stesso.

Con il decreto del 29 settembre, che riporta l'elenco nazionale completo dei soggetti abilitati, viene stabilito che l'iscrizione ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione. Questi hanno l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché il regime (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica, datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del Tu, costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e, per le attrezzature certificate Ce da parte di organismi notificati, il relativo numero di identificazione.

Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica dovranno essere conservati per almeno dieci anni, mentre i verbali di ciascuna verifica devono essere tenuti sul posto di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza.

Il registro informatizzato deve essere trasmesso ogni tre mesi per via telematica al soggetto titolare della funzione di verifica: Inail, per la prima; Asl o Arpa per quelle successive.

Poiché il legislatore non dà alcuna indicazione circa il termine entro cui il datore di lavoro deve effettuare la richiesta all'Inail, si ritiene che tale termine possa identificarsi con quello indicato, per ciascuna attrezzatura, nell'allegato VII del Testo unico.

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