Adempimenti

Obbligo di comunicazione Pec: le istruzioni dell'Agenzia per i professionisti

di Paolo Rossi

I professionisti coinvolti nelle procedure antiriciclaggio ex art. 2, D.L. n. 167/1990, sono esonerati dall'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC scadente il prossimo 31 ottobre, sulla scorta del fatto che già sussistono nell'ordinamento interno, registri ed elenchi detenuti da pubbliche amministrazioni contenenti gli indirizzi PEC dei soggetti interessati.
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014, interviene in materia di richiesta di informazioni su operazioni intercorse con l'estero soggette a monitoraggio fiscale (antiriciclaggio), chiarendo alcuni passaggi del Provvedimento congiunto Agenzia Entrate/Guardia di Finanza dell'8 agosto 2014, prot. n. 2014/105953.
La questione coinvolge sia le banche che i professionisti dell'area economico-giuridica.

Il quadro normativo
L'art. 9, comma 1, lett. b), della legge 97/2013, ha modificato la normativa in tema di monitoraggio fiscale, prevedendo che l'ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (Ucifi) dell'Agenzia delle Entrate e i reparti speciali della Guardia di Finanza possano richiedere:
a)agli intermediari finanziari di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di registrazione ai fini della normativa sull'antiriciclaggio, intercorse con l'estero di importo pari o superiore a 15.000 euro;
b)agli intermediari finanziari, ai professionisti, ai revisori e ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 231/2007, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti a esse collegate, l'identità della persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.
Con il Provvedimento dell'8 agosto 2014 è stato stabilito che la modalità di trasmissione da utilizzare per le comunicazioni inerenti alle richieste e alle risposte in questione è quella della posta elettronica certificata, e che entro il 31 ottobre 2014, tutti i predetti soggetti (professionisti compresi) sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate, mediante Entratel o Fisconline, il proprio indirizzo Pec a cui ricevere le richieste informative.
I professionisti sono obbligati a rispondere entro 15 giorni.

I presupposti per l'accoglimento delle istanze
In merito all'obbligo di comunicare l'indirizzo PEC entro il 31 ottobre p.v., l'Agenzia ha ricevuto richieste di chiarimento da parte di alcune associazioni di categoria, nelle quali le stesse asociazioni auspicavano che i propri iscritti fossero dispensati da tale adempimento, in ragione del fatto che “già sussistono nell'ordinamento interno, registri ed elenchi detenuti da pubbliche amministrazioni contenenti gli indirizzi PEC, ai quali la stessa Agenzia delle Entrate può liberamente accedere”.
Per esempio, sono già tenuti a dichiarare l'indirizzo certificato:
- le società e le imprese individuali, al registro delle imprese;
- i professionisti, ai rispettivi ordini;
- le pubbliche amministrazioni, al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Peraltro, tali indirizzi PEC sono tutti raccolti in un elenco tenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico, denominato “Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), già utilizzato per lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione, le imprese e i professionisti in modalità telematica.

La dispensa dell'Agenzia delle Entrate
Alla luce di tutto ciò, l'Agenzia delle Entrate ritiene sia ragionevole accogliere le istanze presentate, sicché l'aggiornamento del registro degli indirizzi elettronici in parola sarà effettuato dalla stessa Agenzia attraverso l'acquisizione diretta dell'indirizzo PEC dal pubblico elenco INI-PEC e dagli altri elenchi formati ad hoc in base ai protocolli d'intesa sottoscritti da altri organismi associativi con l'Agenzia delle Entrate.
In definitiva, i citati soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che hanno già effettuato la comunicazione dell'indirizzo PEC seguendo una delle modalità sopra descritte, non sono tenuti all'adempimento scadente il 31 ottobre p.v.

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