Adempimenti

Jobs act: le sfide della nuova Agenzia unica delle ispezioni

di Stefano Rossi


Razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento o con la creazione di un'Agenzia unica delle ispezioni del lavoro. È uno dei principi guida inseriti nel disegno di legge delega di riforma del lavoro approvato dal Senato e passato ora all'esame della Camera (AC 2660). Già la formulazione contenuta nel testo del Ddl lascia intendere che la creazione dell'Agenzia potrebbe non decollare, lasciando spazio a un maggiore coordinamento degli enti preposti al controllo delle aziende. Tuttavia, in base alle dichiarazioni rilasciate dal ministro Giuliano Poletti nei mesi scorsi, lo scopo della creazione dell'Agenzia è quello di coniugare gli interessi degli imprenditori a non avere duplicazioni di interventi ispettivi - e individuare, così, un unico interlocutore a livello centrale e territoriale in materia di vigilanza - e l'interesse dello Stato a coniugare efficacia ed efficienza delle funzioni con un sostanziale risparmio su beni, strutture e attrezzature.

L'idea di unificare le attività ispettive non è nuova, se solo si pensa al fallimento che ha avuto l'attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 124/2004 sulla razionalizzazione e sul coordinamento dell'attività ispettiva attraverso le sedi di coordinamento centrale, regionale o territoriale.

Le criticità dell’attuazione

In sostanza, l'Agenzia dovrebbe essere un nuovo organismo che convoglierà i servizi ispettivi del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps e dell'Inail (oggi si tratta di circa 5.300 ispettori), prevedendo forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle Asl e e dell'Arpa. Il testo è stato così modificato per non incorrere in censure di illegittimità costituzionale sulle differenti competenze tra la materia del lavoro, attribuita allo Stato, e la regolamentazione sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro, assegnata invece alle Regioni. Infatti, l'unica strada per ritenere valida una fusione dei servizi di prevenzione e sicurezza delle Asl e delle strutture ispettive dell'Arpa sarebbe stata quella di modificare il titolo V della carta costituzionale. Così operando, però, soprattutto nei cantieri edili, potrà esserci comunque una duplicazione degli interventi ispettivi da parte degli ispettori tecnici delle direzioni territoriali del Lavoro e di quelli appartenenti allo Spresal delle Asl, in assenza di reali forme di coordinamento. Se poi si vuole realmente raggiungere l'obiettivo di evitare la duplicazione delle ispezioni, si dovranno prevedere strumenti di interconnessione delle banche dati (finalità già prevista dal decreto legislativo 124/2004) che consentano anche a altri organi (ad esempio l'agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza) di programmare efficacemente gli interventi ispettivi su aziende diverse. Infatti, la legge 183/2010 ha esteso la competenza sulle sanzioni anche agli altri organi di vigilanza che eseguono verifiche di polizia amministrativa in materia di lavoro, fisco e previdenza.

La realistica operabilità dell'Agenzia sarà attuabile solo se si procederà a uniformare la disciplina contrattuale di tutto il personale ispettivo, sia sul piano della gestione del rapporto lavorativo, sia dal punto di vista economico. Infatti, i funzionari del ministero del Lavoro hanno un'articolazione dell'orario di lavoro differente da quella prevista per l'Inps e per l'Inail. Le forme di autorizzazione a eseguire le missioni sono tra l'altro più stringenti, per gli ispettori ministeriali, rispetto a quelle degli ispettori degli istituti previdenziali e assistenziali, come sono diversi i criteri di contabilizzazione delle spese di missione.

Le funzioni svolte dagli ispettori del Lavoro sono di polizia giudiziaria. Sul piano economico, però, i tabellari sono diversi, poiché ai funzionari dei servizi ispettivi del ministero del Lavoro si applica il Ccnl del comparto Ministeri. Se da un lato, come prevede il maxiemendamento del Governo approvato al Senato, la creazione dell'Agenzia deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altro, l'articolo 9 del decreto legislativo 300/99 sulle Agenzie prevede che al personale inquadrato nell'organico di un'Agenzia sia mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di ciascuna Agenzia. Infine, sarà necessario unificare anche il personale preposto agli uffici legali e del contenzioso, in modo da razionalizzarne la gestione per il Ministero, l'Inps e l'Inail

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