Adempimenti

Alluvionati dell'Emilia e del Veneto, fine della tregua fiscale

di Matteo Ferraris

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 27 ottobre 2014 che determina la ripresa degli adempimenti e dei versamenti tributari non eseguiti per effetto delle disposizioni emanate con l'art. 3 del D.L. n. 4/2014.


I territori e gli eventi
Nei mesi di gennaio e febbraio 2014 si sono succeduti una serie di eventi alluvionali nei territori di due regioni (Emilia e Veneto).
Il decreto legge n. 4/2014 e la sua legge di conversione hanno provveduto ad identificare i territori coincidenti con i Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, peraltro, già sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Il comma 1 bis, introdotto con la legge di conversione, estendeva le medesime agevolazioni ai territori dei comuni di cui all'allegato 1- bis al decreto legge, colpiti da eccezionali eventi atmosferici, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014.
Per il secondo gruppo di Comuni le agevolazioni connesse al decreto sono subordinate all'avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.


Le misure agevolative prossime alla scadenza
Il D.L. n. 4/2014 stabilì le seguenti misure agevolative a favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi residenza, sede legale o sede operativa nei territori selezionati con i richiamati provvedimenti:
1) sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (cd accentramento della riscossione nell'accertamento); la sospensione scade il prossimo 31 ottobre 2014;
2) disapplicazione di sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore del decreto-legge, se versati entro il 31 ottobre 2014;
3) sospensione fino al 31 ottobre 2014 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
4) sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
5) sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
6) sospensione dei termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano avuto sede o operassero nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.


La ripresa dei termini
Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto ha disposto che un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate avrebbe stabilito le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi.
Il provvedimento 27 ottobre 2014 n. 136193 dispone che per i versamenti non eseguiti sono utilizzati i modelli di pagamento e i codici tributo ordinariamente stabiliti per i singoli tributi.
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e da quelli indicati nel punto successivo, per i quali i termini di esecuzione sono scaduti nel periodo di sospensione, sono effettuati con le modalità ordinariamente previste per i singoli adempimenti.
Le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione sono trasmesse in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, utilizzando i modelli relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono. Nella casella “Eventi eccezionali” deve essere indicato il codice “4”.

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