Adempimenti

Sussidi ai disoccupati: a Trento scatta il reddito di attivazione

di Luca Vichi

L’Inps, con la circolare 6 novembre 2014, n. 138, annuncia l'attivazione della convenzione con la Provincia Autonoma di Trento per l'erogazione del sussidio provinciale denominato “reddito di attivazione”. Questo importo, riconosciuto in attuazione dell'intesa siglata con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 14 ottobre 2013, ha lo scopo di migliorare il sistema degli ammortizzatori sociali nell'ambito della provincia di Trento andando ad integrare le indennità statali di disoccupazione.
Tramite tale convenzione, valida fino al 31 dicembre 2016, vengono disciplinate anche le comunicazioni con l'utenza relative all'incentivo, la costituzione della provvista finanziaria, gli oneri per il servizio svolto dall'INPS, il monitoraggio e la rendicontazione, il trattamento dei dati personali e le responsabilità che le parti assumono anche ai fini di un eventuale contenzioso. Riepiloghiamo beneficiari, durata della prestazione e requisiti necessari.

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CASISTICA e Durata

Lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni al momento della cessazione involontaria del rapporto di lavoro ---> Periodo massimo di 4 mensilità (cessazione verificatasi entro il 31/12/2014) ovvero periodo massimo di 2 mensilità (cessazione verificatasi nell'anno 2015). Nessun reddito di attivazione in caso di cessazione con decorrenza 1° gennaio 2016
Lavoratori di età inferiore ai 50 anni al momento della cessazione del rapporto di lavoro ---> Periodo massimo di 2 mensilità (cessazione verificatasi entro il 31/12/2014) ovvero periodo massimo di 1 mensilità (cessazione verificatasi nell'anno 2015). Nessun reddito di attivazione in caso di cessazione con decorrenza 1° gennaio 2016

REQUISITI necessari per entrambe le casistiche

---> Aver beneficiato dell'ASpI e aver terminato il relativo periodo massimo di tutela garantito dopo la data del 31 agosto 2014;
---> essere in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l'Impiego del Trentino e aver sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale, fatti salvi i casi di esclusione;
---> essere residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

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CASISTICA e Durata

Lavoratori in generale ---> Periodo pari a quello di godimento dell'indennità di MiniASpi e comunque fino ad un massimo di 3 mensilità


REQUISITI

---> Avere beneficiato della MiniASpl per almeno 2 mesi e avere terminato il periodo massimo di tutela garantito dalla MiniASpI dopo la data del 31 agosto 2014;
---> essere in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l'Impiego del Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale, fatti salvi i casi di esclusione;
---> essere residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

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Importo del reddito di attivazione ed effetti previdenziali
L'importo giornaliero del reddito di attivazione è pari, a seconda dei casi, all'indennità giornaliera di disoccupazione ASpI, oppure di MiniASpl, percepita nell'ultimo mese. Tale somma non ha effetti previdenziali e quindi i periodi durante i quali esso è erogato non sono coperti da contribuzione figurativa e non sono utili al riconoscimento del diritto a qualsivoglia prestazione previdenziale prevista dalla normativa nazionale.
Il reddito di attivazione è erogato dall'INPS ai beneficiari secondo le modalità utilizzate per il pagamento delle prestazioni di disoccupazione, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo massimo indennizzato dall'INPS.


Decadenza
Si decade dalla percezione del reddito di attivazione nei casi di:
- rioccupazione;
- rifiuto a partecipare ad iniziative di politica attiva senza giustificato motivo ovvero non regolare partecipazione alle stesse;
- in caso di mancata accettazione di offerte di lavoro congruo;
- ulteriori cause di decadenza dallo stato di disoccupazione previste dal regolamento provinciale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro.

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