Adempimenti

Inail: anticipata la scadenza della denuncia annuale delle retribuzioni

di Rossella Quintavalle

Anticipata al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) la data in cui i datori di lavoro devono comunicare all'Inail i dati retributivi riferiti all'anno precedente ai fini dell'autoliquidazione del premio assicurativo da effettuarsi sulla base degli elementi necessari per il calcolo ricevuti dall'Istituto.
A modificare la scadenza per le dichiarazioni riferite all'anno 2014 è il presidente dell'Inail con determina n. 330 del 5 novembre 2014.
Ai fini della regolazione dei premi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 del DPR n. 1124/65, tutte le aziende che hanno corrisposto retribuzioni a lavoratori dipendenti e assimilati (soci, familiari, associati in partecipazione, coadiuvanti di aziende non artigiane, coadiuvanti di aziende artigiane) nonché compensi a collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto soggetti a rischio di infortunio o malattia professionale, debbono comunicare all'Istituto Assicuratore l'ammontare delle retribuzioni effettivamente pagate nell'anno precedente. Da quando è stata introdotta la modalità, facoltativa fino al 2011, dell'invio tramite modalità telematica (servizio “ALPI online” o Invio Telematico Dichiarazione Salari”), il termine per l'invio on line era fissato al 16 marzo, ad eccezione della scadenza del 2014, quando, in attesa dell'emanazione del decreto che doveva fissare le percentuali di riduzione dei premi, i termini sono stati spostati al 16 maggio.
In altri termini, dodici giorni di tempo in più del vecchio termine del 16 febbraio previsto fino a quando ha fatto il suo ingresso la possibilità dell'invio telematico e sedici giorni in meno rispetto al successivo termine stabilito in concomitanza con l'invio obbligatorio on line.
Si rammenta che, diversamente, in caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la comunicazione deve essere effettuata entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla cessazione stessa contestualmente all'autoliquidazione del premio.
E' utile ricordare che la violazione dell'obbligo di comunicare all'INAIL l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo nei termini previsti, è punita con la sanzione amministrativa di € 770,00 (misura ridotta: € 250,00; misura minima: € 125,00), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto (artt. 28 e 195 del D.P.R. n. 1124/65).
Rimane confermato al 16 febbraio il termine per il pagamento, tramite modello unificato F24, del premio o della prima rata di premio nel caso cui il datore di lavoro faccia ricorso al sistema della suddivisione del debito in quattro rate trimestrali (art. 59, c. 19, legge 449/97 e art. 55, c. 5, legge 144/99), modalità concessa previa indicazione nella dichiarazione delle retribuzioni. Entro la stessa data il datore di lavoro che presume di erogare per l'anno di rata un importo di retribuzioni inferiori rispetto all'anno precedente, deve inviare all'Inail la relativa comunicazione, contenente le retribuzioni riferite alle singole voci di rischio ai fini della riduzione del premio anticipato.
La determinazione del Presidente Inail sarà inviata al Ministero del Lavoro per l'adozione del provvedimento di competenza.

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