Adempimenti

Semplificazione limitata, conseguenze incerte

di Luigi Caiazza

La soppressione o la sospensione della vidimazione del registro infortuni, adottata da alcune Regioni, semplificherà, seppure relativamente, la vita dell'imprenditore. Tuttavia, fermo restando che tale deroga vale per le aziende che operano nei territori delle otto Regioni e Province autonome che hanno adottato i rispettivi provvedimenti, restano in piedi gli altri obblighi collegati al registro stesso.

Inoltre gli effetti di tali semplificazioni suscitano alcune perplessità di ordine giuridico e di ordine pratico. La vidimazione e la tenuta del registro sono un obbligo accompagnati da una disposizione sanzionatoria, tra l'altro disciplinata da leggi dello Stato (nell'ordine: articolo 403 del Dpr 547/1955; decreto ministeriale di attuazione del 1958; articolo 53 del Dlgs 81/2008; articolo 32, comma 6, del decreto legge 69/2013). La soppressione del registro è stata prevista da due distinte leggi dello Stato a fronte di una condizione (l'istituzione del Sinp) e quindi ci si chiede come possa essere a sua volta abrogata o modificata da una legge locale. Occorre infatti ricordare che il Testo unico sulla sicurezza è stato adottato a seguito di precisa delega del Parlamento al governo ai fini dell'emanazione di decreti legislativi tesi, tra l'altro alla semplificazione di adempimenti meramente formali.

Inoltre, atteso che il registro deve essere posto a disposizione dell'organo di vigilanza dalla data di inizio dell'attività, è gioco forza stabilire chi e come verrà certificata tale data, precisando, infine, che l'obbligo di conservazione ed esibizione si protrae “per almeno quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui fu vidimato”. Nelle otto Regioni e Province autonome in questione, tale data sarà quella apposta direttamente dal datore di lavoro all'inizio dell'attività.

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