Adempimenti

Detrazione totale per gli omaggi fino a 50 euro

di Nadia Parducci

Con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del Dlgs 175/2014 (attuazione della delega fiscale, legge 237/2014), dal prossimo 13 dicembre entrano in vigore tutte le misure di semplificazione fiscale introdotte relativamente alle persone fisiche, alle società e alla fiscalità internazionale. In particolare ci soffermiamo sull’articolo 30 del Dlgs 175/2014 “Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi”.

Nel caso in cui l’omaggio al cliente/fornitore sia costituito da beni che non rientrano nell’attività d’impresa, i relativi costi di acquisto saranno:
-integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se i beni sono di valore unitario inferiore a 50 euro;
-qualificati come spese di rappresentanza e deducibili nel limite massimo ottenuto applicando, ai ricavi della gestione caratteristica, le percentuali previste a seconda del volume di ricavi dello 0,1%, 0,5% o 1,3%, se i beni di valore unitario superiore a 50 euro.

Dal punto di vista Iva, la normativa ha subito una modifica per effetto del decreto semplificazioni, in seguito alla quale, se i beni omaggio avranno valore imponibile inferiore a 50 euro, sconteranno la detrazione dell’imposta al 100%, in caso contrario, essi sconteranno la assoluta indetraibilità dell’Iva.

Viene meno in questo modo la differenza tra limite di deducibilità per le imposte dirette e limite relativo alla detrazione Iva.

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