Adempimenti

Forum Lavoro, le risposte dell'Inps

Interventi a favore della famiglia
1. In caso di parto gemellare il bonus bebè viene riconosciuto per entrambi i figli?
Manca ancora il decreto attuativo dei commi 125-129 della legge n. 190/2014, ma dalla formulazione della stessa legge di stabilità si evince che l'erogazione dell'assegno, c.d. bonus bebè, avvenga “per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015”. Quindi nel decreto attuativo dovrebbe essere confermata la concessione di un assegno per ogni figlio, sia in caso di parto gemellare che in caso di adozione contestuale di più minori.

2. In caso di figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori chi può richiedere il bonus?
A differenza di altre misure già consolidate, come l'assegno di maternità dei Comuni, che è concesso alla madre e solo in casi eccezionali al padre, questo nuovo beneficio non sembra riservato prioritariamente ad un genitore. Quindi, nel caso prospettato, è presumibile che la richiesta possa pervenire dall'uno o dall'altro genitore, salvo poi accertare in capo al genitore richiedente i requisiti che saranno meglio definiti nel decreto di attuazione. Tuttavia, vista la finalità della norma, è ragionevole presumere che nel caso in cui il figlio riconosciuto da entrambi i genitori conviva con uno solo di questi, la domanda sia riservata al genitore convivente con il figlio. Ciò trova riscontro, non solo nella ratio della misura, ma anche nel valore dell'ISEE a cui il beneficio è legato e che va verificato in relazione al nucleo familiare del genitore richiedente.

3. Cosa si intende per permesso si soggiorno di lunga durata?
Si intende il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo disciplinato dall'art. 9 del d.lgs. 286/98 (T.U. sull'immigrazione) che dal 2007, in attuazione di una direttiva comunitaria del 2003, ha sostituito la carta di soggiorno. La materia nei contenuti è evidentemente di competenza del Ministero degli Interni; la previsione sul “bonus bebè” lo individua tra i requisiti per l'accesso alla misura (in alternativa alla cittadinanza italiana o di un paese comunitario).

4. Il Bonus Bebè è compatibile con il voucher asilo/baby-sitter introdotto dalla L. n.92/2012?
Dalla lettura della norma e da una prima analisi condotta dall'INPS non si evince al momento alcuna incompatibilità. Si tratta infatti di misure con differenti ratio: i voucher di cui alla legge 92/2012 sono concessi alle madri lavoratrici in sostituzione di periodi di congedo parentale e sono pertanto finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle madri; il “bonus bebè” invece è finalizzato ad incentivare la natalità ed a contribuire al sostegno delle famiglie, anche in conseguenza dell' adozione di minori.

5. In caso di contratto di solidarietà già autorizzato alla data del 31/12/2014 continuano ad applicarsi i valori in essere (60% + 10%)?
Non conta la data di autorizzazione ma il periodo di competenza dell'integrazione salariale. Per i periodi di competenza da gennaio 2015 si applica la percentuale del 60% in quanto non c'è attualmente una norma analoga a quella del 2014.
Sempre in ambito di misure temporanee riguardanti la CIGS, si segnala che sono stati stanziati 60 mln di euro per finanziare le c.d. crisi biennali, precisamente quelle il cui secondo anno del piano di gestione degli esuberi sia iniziato nel corso del 2014. Su questo, il Ministero ha reso noto che le eventuali istanze riferite a programmi di proroghe, decorrenti dal 1° gennaio 2015, di crisi aziendale per cessazione di attività non potranno essere prese in esame.

Naspi, Asdi e Dis-coll
1. Tra i requisiti previsti per la prestazione NASpI viene espressamente indicato all'art. 3 c. 1 lett c) la necessità di poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo. Come deve essere valorizzata la prestazione a part-time ai fini del raggiungimento del requisito indicato?
Si tratta di un requisito lavorativo che va ad abbinarsi al requisito contributivo dei tre mesi negli ultimi quattro anni. Per tale requisito lavorativo non è previsto un minimale contributivo, per cui è sufficiente che ci sia stata la prestazione di lavoro nella singola giornata a prescindere dalla sua durata.

2. Essendo non modificato il sistema di finanziamento della NASpI ci si chiede se, in caso di stabilizzazione di un contratto a tempo determinato, continui ad essere restituito il contributo addizionale pari all'1,40% così come previsto dall'art. 2 c. 30 L. n.92/2012
Non se ne parla espressamente nel nuovo testo di decreto legislativo. Va approfondito se si intenderà che esso abroga tutto il contenuto della legge n. 92/2012 o solo le parti per le quali detta una nuova disciplina di accesso, durata, calcolo della nuova ASpI.

3. E' ancora da ritenersi dovuto il contributo una-tantum di licenziamento in caso di cessazione del rapporto di lavoro dovuta a giusta causa nonostante venga ribadito che spetta solo in caso di involontaria cessazione del rapporto di lavoro?
Se ci si riferisce al cosiddetto ticket sui licenziamenti, non è questione di giusta causa. Esso è dovuto se il lavoratore può teoricamente accedere alla prestazione di disoccupazione.
Se mai vale la considerazione del punto precedente relativa all'abrogazione totale o parziale della L. n. 92 per effetto del nuovo decreto legislativo. Se l'abrogazione è limitata solo alla prestazione di disoccupazione, l'istituto del ticket sui licenziamenti direi che rimane vigente.

4. In caso di assunzione di soggetto percettore di NASpI a tempo pieno e indeterminato, il datore di lavoro può beneficiare dell'incentivo introdotto dall'art. 7 c. 5 lett b) D.L n. 76/2013?
Non vedo motivi per metterlo in dubbio.

5. In caso di assunzione di soggetto percettore di ASDI si potrebbe estendere la previsione dell'incentivo per assunzione disciplinato da art. 7 c. 5 lett. b) D.L. n. 76/2013?
E' una valutazione di carattere politico. Chi è in ASDI ha una situazione ancora più marcata di disagio, per cui forse sarebbe bene predisporre quanti più meccanismi possibili finalizzati a favorire il reinserimento nella condizione di lavoratore attivo.

6. L'avvio dell'indennità per i collaboratori denominata DIS-COLL è previsto dal 1/1/2015, come si raccorda l'attuale prestazione di indennità una tantum qualora il lavoratore abbia già presentato la richiesta?
Per la nuova prestazione bisognerà aver cessato il rapporto di collaborazione nel 2015. Se la nuova disciplina abrogherà la precedente non sussisterà un problema di raccordo. Chi ha cessato nel 2014 prende la prestazione secondo la vecchia disciplina, chi ha cessato nel 2015 prende la DIS-COLL.

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