Adempimenti

L’attività ispettiva si autofinanzia

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza


L'incremento e la riqualificazione dell'attività ispettiva nei luoghi di lavoro si autofinanzia con i maggiori importi delle sanzioni amministrative applicate ai sensi del decreto legge 145/2013, convertito dalla legge 9/2014.

Con la lettera circolare protocollo 1756 del 30 gennaio, il ministero del Lavoro fa seguito al proprio decreto del 25 novembre 2014 di attuazione del Dl, per disciplinare le modalità operative per finalizzare gli incentivi previsti dalla norma a una più efficiente del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale e a una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare.

Gli indicatori di valutazione riportati nella circolare in questione si riferiscono, in particolare:
• agli interventi volti ad incentivare lo svolgimento dell'attività anche in orari serali o notturni;
• agli interventi volti ad incentivare il personale ispettivo a mettere a disposizione il mezzo proprio di trasporto per effettuare l'attività ispettiva;
• ad incentivare il personale ispettivo ad effettuare un maggior numero di ispezioni;
• ad incentivare iniziative volte a contrastare il lavoro sommerso e irregolare;
• a consentire alle Direzioni del lavoro l'acquisto di beni strumentali utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza (es. banche dati di giurisprudenza, dottrina, contratti collettivi nazionali e territoriali, ecc.).

L'attività serale e notturna, secondo la circolare, è quella effettuata rispettivamente dalle 18,30 e dalle 24. In merito alle prestazioni straordinarie, viene introdotto il requisito della preventiva autorizzazione, che potrà essere anche settimanale (verosimilmente all'atto della programmazione dell'attività) e quelle della tracciabilità che potrà avvenire mediante l'indicazione sul verbale ispettivo oltre la data anche l'orario di inizio e termine dell'accesso ispettivo, tenuto conto dei tempi di percorrenza dall'ufficio al luogo dell'ispezione, escludendo in ogni caso la necessità del rientro nell'ufficio data anche la variabilità degli orari.

L'individuazione degli incentivi in questione, che dovranno tener conto dei “criteri condivisi” tra ciascuna Direzione e le rispettive rappresentanze sindacali di ciascun ufficio, dovrà privilegiare non soltanto l'incremento quantitativo delle ispezioni ma anche quello qualitativo, con rifermento alla tipologia degli accertamenti che, in base alle direttive ministeriali è considerata particolarmente significativa. Non dunque ispezioni “mordi e fuggi”, ma che necessariamente tengano conto della complessità aziendale e delle particolari norme di tutela ad esse applicabili (regimi degli orari di lavoro, dei riposi, lavoratrici madri, norme contrattuali, eccetera).

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