Adempimenti

Nel 2014 si è puntato sulla semplificazione

di Luigi Caiazza Roberto Caiazza

Le disposizioni emanate nel 2014 in attuazione del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro riguardano, in gran parte, alcuni interventi di semplificazione. E' senz'altro interessante per le piccole e medie imprese il Dm il 17 febbraio 2014 emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del Dlgs 81/2008. Il provvedimento individua le procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione (Mog) della salute e sicurezza nelle piccole e medie imprese.

Sarebbe stato senz'altro un grosso passo avanti ai fini di un miglior rapporto tra aziende e organi di vigilanza e un efficace coordinamento tra questi ultimi, l'operatività dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 febbraio 2014. Il documento era redatto ai sensi dell'articolo 5 del Tu per fornire indicazioni ai Comitati regionali di coordinamento, istituiti ai sensi del Dpcm del 21 dicembre 2007. Con esso venivano individuate le linee comuni delle politiche nazionali e il coordinamento della vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le linee di azione nell'ambito degli interventi dei piani regionali al fine di realizzare poi quello nazionale. L'inoperatività dei Comitati regionali non ha reso però possibile dare attuazione all'intesa.

E' senz'altro una grossa novità il Dm del 22 luglio 2014 in relazione al quale, per l'allestimento dei palchi per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali nonché per le manifestazioni fieristiche, trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro contenute nel Titolo IV del testo unico, le medesime che si applicano per i cantieri temporanei e mobili.

Una semplificazione delle procedure è stata prevista in materia di notifica dei nuovi insediamenti industriali all'organo di vigilanza ed è contenuta nel Dm del 18 aprile 2014, che ha dato attuazione all'articolo 67 del Tu e prevede una complessa e laboriosa modulistica. Infatti, ai vari modelli dovranno essere allegati una serie di documenti tanto da far ritenere che tale informazione sia una duplicazione rispetto all'altro obbligo di notifica preliminare alla Asl e alla direzione territoriale del Lavoro prevista dall'articolo 97 del testo unico posta a carico del committente dei lavori.

Il Dm del 9 settembre 2014 è intervenuto invece in merito ai cantieri edili e agli obblighi in capo ai committenti e coordinatori prevedendo una uniforme modulistica. Infatti i quattro allegati si riferiscono ai modelli semplificati riguardanti, rispettivamente, piano operativo di sicurezza (Pos) il piano di sicurezza e coordinamento (Psc), il piano di sicurezza sostitutivo (Pss) e il fascicolo dell'opera.

Con il decreto direttoriale del 29 settembre 2014, dando attuazione all'articolo 32 del decreto legge del “Fare” (il 69/2013) è stata ampliata la platea dei soggetti verificatori delle attrezzature da lavoro e rimodulate, semplificandole, le relative procedure. E' stata con l'occasione prevista l'istituzione di un apposito registro informatizzato il che permetterà un rapido riscontro delle varie scadenze periodiche riguardanti le distinte attrezzature. In caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro, sin dal primo giorno di lavoro, oltre ad effettuare la valutazione dei rischi, deve anche elaborare una idonea documentazione che ne attesti l'adempimento.

A tale quadro che in alcuni casi può ritenersi anche di semplificazione, è da aggiungere la legge 161/2013 che rende, invece, più pressanti gli adempimenti del datore di lavoro. Infatti, con la modifica degli articoli 28 e 29 del testo unico viene ora stabilito che in caso di costituzione di nuova impresa o di modifica del processo produttivo o della sua organizzazione, il datore di lavoro, sin dal primo giorno di lavoro, oltre ad effettuare la valutazione dei rischi, secondo la nuova disposizione deve anche elaborare una idonea documentazione che ne attesti l'adempimento, con ciò anticipando notevolmente i tempi relativi alla valutazione dei rischi e, soprattutto alla ella acquisizione ed elaborazione della documentazione relativa.

Una riflessione a parte merita il caotico quadro normativo che riguarda il registro infortuni. Infatti, malgrado l'articolo 53 del Tu ne avesse previsto nel tempo la soppressione, dopo sette anni nulla si è mosso. Sono state, invece, le Regioni a intervenire per semplificarne le procedure. L'ultima è stata la Regione Veneto che con la legge 22 ottobre 2014 numero 32 ha disposto che, nelle more della dell'abrogazione dell'articolo 403 del Dpr 547/1955 (istitutivo del registro), il registro infortuni non è soggetto all'obbligo di vidimazione stabilito dal Dm 12 settembre 1958, purché lo stesso sia tenuto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 53 dello stesso Tu. Ad analoghi interventi erano già approdate in precedenza altre dieci regioni. Pertanto, il quadro normativo non è uniforme sull'intero territorio nazionale ma varia a seconda della Regione o Provincia autonoma in cui il datore di lavora opera.

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