Adempimenti

Prepensionamento con esodo e operazioni societarie straordinarie: le istruzioni Inps

di Paola Sanna

Con messaggio Inps n. 1392 del 24 febbraio 2015 l'Istituto ha dettato istruzioni in merito alle garanzie fideiussorie previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 92/12 nelle ipotesi di operazioni di fusione per incorporazione di azienda che abbia sottoscritto un accordo di prepensionamento con esodo.

La norma citata prevede che dopo la stipula di accordo di incentivazione all'esodo, il datore di lavoro debba presentare all'Inps una specifica domanda di accesso alla prestazione di esodo accompagnata dalla produzione di una fideiussione bancaria, che serve quale garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Istituto.


Nelle ipotesi in cui le aziende coinvolte da tali casistiche - imprese che nel messaggio in argomento l'Inps definisce «esodanti» - abbiano subito una procedura di incorporazione in altra azienda dopo aver già prodotto all'Inps fideiussione bancaria, è necessaria l'attivazione di specifiche procedure gestionali.

Le istruzioni che vengono dunque fornite attraverso il messaggio in argomento sono mirate a far si che anche in presenza di dette operazioni le parti coinvolte mantengano comunque le garanzie in atto indipendentemente dall'avvenuta operazione societaria.
Poiché in queste fattispecie la società esistente prima dell'operazione conserva la propria identità anche se sotto un nuovo assetto organizzativo, tutti i rapporti giuridici sorti proseguono in capo al soggetto unificato.

Pertanto - precisa l'Inps - poiché l'azienda esodante incorporata perde capacità processuale e giuridica, è necessario che il credito vantato dall'Inps venga garantito da nuova polizza fideiussoria presentata dalla società incorporante, che dovrà produrre anche una dichiarazione unilaterale di assunzione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo di esodo da parte della società incorporata.

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