Adempimenti

Detrazioni e deduzioni, per gli intermediari essenziale la dichiarazione sostitutiva del contribuente

di Gian Paolo Ranocchi

E' noto a tutti che gli intermediari abilitati che presentano con qualsiasi procedura il modello 730 per il 2015 sono obbligati all'apposizione del visto di conformità e che, laddove tale visto dovesse risultare infedele in sede di controllo da parte delle Entrate, essi risponderanno a titolo di risarcimento del danno causato dalla loro “imperizia” allo Stato, delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, che sarebbero ordinariamente stati richiesti al contribuente.

L'esimente a fronte di questa grave responsabilità scatta per l'intermediario in presenza di tre condizioni. Quando il visto infedele è la conseguenza del comportamento doloso oppure gravemente colposo del contribuente assistito. Oppure quando il visto infedele è correlato alla verifica delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni o deduzioni fiscali per il soggetto dichiarante. In questi casi, infatti, la responsabilità fiscale degli effetti che scaturiscono dalla riliquidazione della dichiarazione ex articolo 36-bis o 36-ter del Dpr 600/73 in termini di maggiori imposte e accessori rimane sempre a carico del contribuente stesso e non si trasferisce mai all'intermediario.

Nella recente circolare 7/E/2015 in tema di visto di conformità, le Entrate hanno precisato che il soggetto il quale vista il modello 730 non è tenuto ad acquisire dal contribuente la documentazione inerente alle situazioni soggettive che incidono sulla determinazione del reddito o delle imposte dovute, quali, ad esempio, il certificato di residenza per la deduzione dal reddito dell'abitazione principale ovvero lo stato di famiglia per l'applicazione delle detrazioni soggettive di imposta. In tali casi, è stato precisato dalla circolare, l'intermediario dovrà comunque acquisire una dichiarazione sostitutiva del contribuente assistito, attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per la fruizione delle detrazioni e delle deduzioni dal reddito, senza essere comunque tenuto a verificarne la veridicità.

In vista dell'ormai imminente avvio della campagna dichiarativa 2015 gli intermediari, quindi, faranno bene a fare tesoro della puntualizzazione delle Entrate attrezzandosi di conseguenza per evitare possibili impicci futuri. Vero è che, nella pratica, le cartelline delle dichiarazioni dei redditi (Unico o 730) sono da tempo corroborate delle dichiarazioni autografe del contribuenti – clienti che attestano sotto la propria responsabilità la veridicità della documentazione e delle informazioni inerenti al contenuto del modello - ma non sfuggirà la sostanziale differenza in tema di copertura da eventuali responsabilità che tali dichiarazioni da quest'anno avranno. Fino allo scorso anno, infatti, esse erano utili ad evitare possibili rivendicazioni da parte del cliente-contribuente nei confronti dell'intermediario a fronte dei danni derivanti da eventuali contestazioni da parte del Fisco, Da quest'anno, invece, le stesse dichiarazioni, serviranno anche per limitare la portata della responsabilità dello stesso intermediario nei confronti dell'erario prevista dall'articolo 6 del Dlgs 175/2014 in caso di visto infedele. E' quindi il caso di programmare un restyling delle dichiarazioni in uso, in modo da mirarle il più possibile precisamente alle nuove esigenze.

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