Adempimenti

Per gli animatori minori non serve l’autorizzazione della Dtl

di Michele Regina

Il ministero del Lavoro (risposta a interpello 24 marzo 2015, numero 7) ritiene non necessaria l'autorizzazione preventiva della Dtl per l'impiego di minori nell'attività di animatore.

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha presentato istanza di interpello sulla interpretazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 977/1967 con preciso riguardo all'autorizzazione per l'impiego di minori nello svolgimento di determinate attività lavorative. I consulenti chiedono appunto se l'attività di animatore, ovvero di «colui che ha il compito di prendersi cura degli ospiti nelle strutture ricettive organizzando attività sportive, giochi, balli di gruppo ed attività rivolte ai bambini nei mini club» sia o meno ricompresa tra quelle soggette alla predetta autorizzazione.

La normativa di riferimento dispone infatti che «l'impiego di minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo», previo assenso dei genitori o di chi esercita la potestà , debba essere preventivamente autorizzato dalle direzioni territoriali del ministero del Lavoro «purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale».

Il ministero ritiene che tali attività per le quali è richiesta espressamente la preventiva autorizzazione della Dtl debbano essere intese in senso stretto quali quelle aventi il contenuto tipico delle prestazioni rese nei diversi ambiti previsti dalla norma. In caso contrario non si ravvisa obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per l'impiego in attività che per loro natura, modalità di svolgimento o carattere episodico non risultano inquadrabili propriamente in un rapporto di lavoro ovvero assimilate ad una vera e propria occupazione.

Il ministero pertanto rappresenta che la prestazione dell'animatore consiste nell'organizzazione di eventi di intrattenimento all'interno di una struttura ricettiva, che pone in essere le attività di carattere ludico e ricreativo rivolte anche ai bambini, finalizzate a favorire la socializzazione degli ospiti/utenti, nonché a facilitare la fruizione dei servizi offerti dalla medesima struttura. Tale attività non rientra tra quelle di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, ovvero annoverabili nell'ambito del settore dello spettacolo, richiamate dall'articolo 4 della norma.

Per il ministero ne deriva che settore dello spettacolo risultano annoverabili le sole attività dirette alla «rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano» (cfr. Cass., sez. lav., n. 21829/2014). Per quanto sopra, secondo il ministero quindi non appare condizione necessitante l'autorizzazione preventiva della locale Dtl per l'impiego dei minori nell'espletamento dell'attività di animatore in quanto questa attività è legata all'accoglienza ed intrattenimento degli ospiti di strutture ricettive o turistiche e non ad una attività teatrale o volta alla realizzazione di uno spettacolo.

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