Adempimenti

Rateazione dell’onere di ricongiunzione Inps dei liberi professionisti

di Pietro Gremigni

L'Inps, con la circolare 2 aprile 2015, n. 68, ha aggiornato le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione per le domande presentate all'Istituto nel 2015 da parte di coloro che hanno prestato attività come liberi professionisti. L'ammontare della rata mensile posticipata è calcolato moltiplicando l'ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella predetta, sulla base dell'indice di rivalutazione Istat dello 0,2 per cento.
Ricongiunzione da Casse professionali all'INPS – Con la ricongiunzione la gestione previdenziale interessata trasferisce, su domanda del lavoratore, i contributi accreditati nella stessa all'Inps (art. 2 Legge 45/1990).
Può succedere anche l'inverso, ossia dall'Inps alla Cassa professionale.
Il presupposto, nel nostro caso, è la precedente iscrizione come libero professionista presso una delle Casse previdenziali, senza avere maturato il diritto alla pensione e la sussistenza dell'iscrizione presso una forma previdenziale obbligatoria per lavoratori dipendenti o autonomi.
In questo caso la ricongiunzione interessa i periodi non coincidenti e se c'è coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono da considerare utili solo quelli relativi ad effettiva attività lavorativa. In mancanza di questo criterio, è utile la contribuzione di importo più elevato, fatto salvo il diritto al rimborso della contribuzione non tenuta in considerazione e, per i contributi volontari, il diritto allo scomputo del corrispondente importo dall'onere di ricongiunzione.
Il trasferimento dei contributi versati nella gestione previdenziale accentrante viene maggiorato con un tasso di rivalutazione composto del 4,5% annuo.
L'Inps pone a carico del lavoratore la differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura contributiva del periodo interessato e le somme versate nella gestione dei professionisti, il tutto in base ai criteri della legge 1338/1962.
Il calcolo della riserva matematica si basa su una serie di dati e oscilla in relazione alla loro variabilità:
1) data di presentazione della domanda di ricongiunzione;
2) età del richiedente riferita alla data della domanda;
3) anzianità contributiva totale (comprensiva anche dei periodi oggetto di ricongiunzione) sempre riferita alla data della domanda;
4) sesso del richiedente;
5) ammontare dei redditi o delle retribuzioni al momento della domanda.
Invece per i periodi da ricongiungere successivi al 31 dicembre 1995 per i quali la relativa quota di pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è determinato non più in termini di riserva matematica, ma applicando l'aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso (Inps, circ. 162/1997).
Pagamento dell'onere - Il pagamento dell'onere di ricongiunzione a carico del richiedente può essere rateizzato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat con riferimento al periodo di 12 mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate (art. 2, L. 45/1990).
Supponiamo che vengano ricongiunti due anni pari a 24 mensilità; in questo caso le rate non possono superare la metà del periodo ricongiunto e quindi al massimo l'onere può essere rateizzato in 12 rate.
Nella Tabella allegata alla circolare 68/2015 bisogna dunque individuare il coefficiente corrispondente alle 12 rate e cioè 0,083423556.
Supponendo che l'onere per la ricongiunzione ammonti a complessive 13.500 euro,
Pertanto l'ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare, l'onere sarà pari a 1.126,22 euro.

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