Adempimenti

Integrazione salariale per portuali: non dovuto il contributo aggiuntivo

di Luca Vichi

Sull'indennità di integrazione salariale straordinaria dei lavoratori portuali non è dovuto il contributo addizionale previsto dal comma 1, articolo 8 del DL n. 86/1988. Lo precisa l'Inps con il messaggio n. 2778 del 22 aprile 2015.


Il contributo aggiuntivo
Il comma 1, articolo 8 del Dl 86/1988 stabilisce che per le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria il contributo addizionale di cui al punto 2), articolo 12 della Legge n. 164/1975 sia dovuto nella misura del 4 per cento.
La norma predetta, che definisce le modalità di finanziamento della Cassa integrazione guadagni, prevede infatti al punto 2) il versamento di un contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale, la cui misura varia in relazione al numero di dipendenti occupati in azienda. Tale contributo non è dovuto quando l'integrazione salariale sia corrisposta per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili.


I chiarimenti Inps
Con il messaggio in commento l'Inps evidenzia come il comma 3, articolo 3 della Legge n. 92/2012 abbia esteso:
- alle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5, articolo 17 della Legge n. 84/1994;
- alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi della lettera b), comma 1, articolo 21 della stessa legge;
- ai relativi lavoratori
esclusivamente l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della Legge n. 407/1990 e non la disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria.
Ne consegue, con riferimento all'integrazione salariale straordinaria dovuta ai lavoratori portuali per le giornate di mancato avviamento al lavoro, di cui al comma 2, articolo 3 della Legge n. 92/2012, come non risulti dovuto il predetto contributo addizionale previsto dal comma 1, articolo 8 del Dl 86/1988.

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