L'esperto rispondeAdempimenti

Il socio di Srl non è tenuto a versare all’Inps

La domanda

Un contribuente, socio prestatore d’opera con attività prevalente di una Snc esercitante attività artigiana, è iscritto presso l’Inps alla gestione artigiani, ma è anche socio di una Srl commerciale, nella quale non svolge attività personale: per le mansioni di amministratore percepisce compensi con relativa iscrizione alla gestione separata. L’Inps ha emesso nei suoi confronti un avviso bonario per non aver assoggettato a contribuzione la quota parte di reddito d’impresa dichiarato ai fini fiscali dalla Srl commerciale, anche se gli utili non sono stati distribuiti. È legittimo l’operato dell’Inps, oppure contrasta con la sentenza della corte di Cassazione n. 3240/2010 o con altre procedure giurisprudenziali?

La sentenza citata dal lettore (conforme alla precedente, della medesima Corte, la n. 854 del 2008) afferma che se una persona, nell’ambito della medesima società, svolga la duplice mansione di prestatore d’opera (per esempio, artigiana) e di amministratore, non è tenuto alla duplice iscrizione alla Cassa artigiana, come lavoratore, e alla Gestione separata come lavoratore parasubordinato, dovendo tutte le contribuzioni convergere presso un’unica Gestione individuata con il criterio dell’attività prevalente.Il lettore si trova in una situazione diversa, ma ciò nonostante la pretesa dell’Inps è infondata.Quale prestatore d’opera nella società collettiva artigiana è pacifico che egli sia tenuto alla contribuzione presso la Gestione artigiani.Quale socio della società a responsabilità limitata – di cui è anche amministratore - egli è un socio di «capitale». Se anche il reddito di questa società fosse stato distribuito – e non lo è stato – il suo dividendo costituirebbe un reddito di capitale (articolo 44, comma 1, lettera e, del nuovo Tuir approvato con Dpr n. 917 del 1986: sono redditi di capitale «gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società soggetti all'imposta sul reddito delle società»).Il reddito di capitale è giuridicamente distinto da quello che lui percepisce come amministratore, e già assoggettato a contribuzione presso la Gestione separata (articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995).Una fattispecie che meglio si addice al lettore, è, caso mai, quella scrutinata con la sentenza della Corte suprema n. 24898 del 2010, alla quale lo rinviamo (sebbene la problematica lì esaminata fosse lievemente diversa, perché si trattava di un socio d’opera di una Srl privo di «ruolo gestorio, anche di mero fatto e limitato, che trovi ragionevole spiegazione solo in una speciale posizione di supremazia, o di facoltà d’iniziativa, o di autonomia»: requisiti indispensabili per assoggettare il reddito di un socio siffatto a contribuzione previdenziale, ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 160 del 1975, e successive modificazioni).Siamo d’accordo con il lettore di contestare l’avviso bonario per prevenire eventuali e successive pretese dell’Inps.

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