Adempimenti

Congedo parentale per figli con disabilità, dal 14 settembre domande solo online

di Arturo Rossi

Dal prossimo 14 settembre 2015 le domande di congedo parentale, anche prolungato nell'ipotesi di figli con disabilità, per i periodi fruiti tra gli 8 e i 12 anni, dovranno essere presentate solo ed esclusivamente in via telematica.
Lo ha precisato l'Inps con messaggio 9 settembre 2015, n. 5626.
Infatti, l'Istituto di previdenza sociale rende noto che sono disponibili le procedure per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale riferite ai periodi tra gli 8 ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 ed i 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, in caso di affidamento.
In ogni caso viene sottolineato che sono da considerare valide le domande presentate in modalità cartacea sino alla data del 13 settembre, mentre quelle presentate successivamente saranno accettate se presentate, come fatto cenno in precedenza, in via telematica.
È da ricordare, che con Dlgs n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge delega 183/2014, sono state stabilite delle modifiche al Testo Unico maternità/paternità (Dlgs n. 151/2001) e in particolare alcune disposizioni per il congedo di maternità e paternità (articoli 16, 24, 26, 28, 31, 64 bis e 64 ter, 66, 67 del T.U.), e di congedo parentale (articoli 32, 34 e 36 del T.U.).
Si evidenzia, come previsto dall'articolo 26 del Dlgs n. 80/2015, che le nuove norme si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015. Tenendo conto che il decreto è entrato in vigore il 25 giugno 2015, le nuove regole trovano applicazione per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015.
In base a quanto previsto dalla riforma, il nuovo articolo 32 del Testo Unico maternità/paternità stabilisce che «per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, e non più 8 anni di vita come prima previsto, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo»; rimane invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale.
In sintesi, tenendo conto delle nuove regole dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 ogni genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio.
L'ampliamento dell'arco temporale entro cui fruire del prolungamento del congedo parentale trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Ne deriva che per l'anno in corso il prolungamento del congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia.
Le nuove norme, prevedono anche l'elevazione da 3 a 6 anni di vita del figlio del periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, il genitore che fruisce di periodi di congedo parentale ha diritto all'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera; lo stesso discorso va fatto per i casi di adozione o affidamento.
Si sottolinea, che il novellato comma 3 dell'articolo 36 del T.U., prevede il diritto all'indennità per congedo parentale, a prescindere dalle condizioni di reddito, per i periodi fruiti entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore.

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