Adempimenti

Le regole dell’Inps per liquidare le domande Aspi 2014 con partecipazione dei fondi

di Luca Vichi

L'Inps, con il messaggio 5892 del 23 settembre 2015, fornisce alle proprie sedi le modalità operative per la gestione delle domande di indennità di disoccupazione Aspi 2014 per lavoratori sospesi ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 92/2012, che a oggi risultano bloccate e giacenti nella procedura di liquidazione.


Le disposizioni
L’articolo 3 prevede, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, che l'indennità Aspi, nel limite massimo di 90 giornate da computare in un biennio mobile, sia riconosciuta:
- ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dalla norma;
- subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali ovvero a carico dei fondi di solidarietà di previsti dall’articolo 3, comma 4, della legge 92/2012.


Le istruzioni operative dell'Inps
L'istituto evidenzia innanzitutto come risulti necessario definire, entro il mese di ottobre 2015, le domande bloccate relative all'anno di competenza 2014 al fine di poter predisporre successivamente le istruzioni per la liquidazione delle richieste di sospensione per l'anno 2015.
Tale urgenza è giustificata dal fatto che, in presenza di domande ancora aperte relative all'anno precedente, non è possibile valutare i requisiti di accesso alla prestazione Aspi, né calcolarne la durata massima stabilita dalla norma in 90 giornate nel biennio mobile per ciascun lavoratore coinvolto.
Il problema interessa tutti quei casi in cui sia presente una domanda Aspi sospesi 2014 e una domanda Aspi sospesi 2015 relativa allo stesso soggetto.
I chiarimenti, contenuti nel messaggio 5892/2015, interessano le diverse casistiche di seguito proposte:
1) domanda Aspi sospesi 2014 ancora da acquisire e domanda Aspi sospesi 2015 ancora da acquisire: la sede deve acquisire e liquidare per prima la domanda 2014;
2) domanda Aspi sospesi 2014 ancora da acquisire e domanda Aspi sospesi 2015 acquisita e in stato ‘P': la sede deve acquisire e liquidare per prima la domandaAspi 2014;
3) domanda Aspi sospesi 2014 ancora da acquisire e domanda Aspi sospesi 2015 acquisita e liquidata: la sede deve chiudere a zero giornate la domanda Aspi sospesi 2015 ponendo la data di decorrenza uguale alla data di decadenza e mettere a recupero quanto già pagato sulla domanda Aspi sospesi 2014 che deve essere acquisita e liquidata. Alla definizione della domanda 2014 sarà consentito acquisire la domanda Aspi 2015 chiusa a zero giornate e procedere alla liquidazione della stessa;
4) domanda Aspi sospesi 2014 ancora da acquisire e domanda Aspi sospesi 2015 acquisita, liquidata e definita: la sede deve riaprire la domanda Aspi 2015 e procedere come nel caso precedente.

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