Adempimenti

Nuova causale contributo per la riscossione dei contributi alla cassa edile Cean

di Luca Vichi

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 20 ottobre 2015, numero 89/E, in attuazione della Convenzione 9 gennaio 2008 e della legge 311/1973, ha comunicato l'istituzione della nuova causale contributo "EDIL" per il versamento, tramite Modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento della Cassa edile autonoma nazionale – artigianato ed industria "C.E.A.N.".

Le modalità di compilazione del Modello F24
La risoluzione in commento fornisce le istruzioni in merito alle modalità di compilazione della sezione Inps del modello F24 in caso di utilizzo della nuova causale "EDIL".
Viene precisato quanto segue:
- nel campo "codice sede" va riportato il codice della sede Inps presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
- nel campo "matricola Inps/codice Inps/filiale azienda" va indicato il codice identificativo della matricola aziendale;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", va inserito il mese e l'anno di riscossione del contributo;
- non deve essere valorizzata la colonna "a mm/aaaa" del campo "periodo di riferimento".

La riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali
Si ricorda che la possibilità dell'attivazione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali è stato introdotto dalla legge 311 del 4 giugno 1973.
Tale norma dispone che l'Inps può essere autorizzata dal ministro per il Lavoro e della Previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro.
I rapporti tra l'istituto e le organizzazioni sindacali devono essere regolati da un'apposita convenzione (nel caso specifico sottoscritta in data 1° ottobre 2015), da sottoporre all'approvazione del ministero, ai soli fini di accertare che:
- il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto;
- siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio;
- l'istituto sia sollevato da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione.

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