Adempimenti

Visita medica anche senza sorveglianza sanitaria

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza


La Commissione ministeriale per gli interpelli ha fornito soluzioni anche ad alcuni altri quesiti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con l'interpello n. 6/15 relativo ai codici Ateco è stato chiarito che l'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 ha strutturato i percorsi di formazione del Responsabile e degli Addetti del servizio di prevenzione e protezione in tre moduli (A-B-C). In particolare il modulo B di specializzazione è riferito alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative la cui durata varia a seconda del macrosettore di riferimento.

Quest'ultimo, secondo la nota ministeriale, è individuato secondo la classificazione Ateco. Attesa la variabilità nel tempo di tali classificazione, un'azienda individuata dal determinato codice Ateco 2007, per poter valutare il macrosettore di riferimento ai fini della determinazione del modulo B dell'Accordo, dovrà consultare le tavole di raccordo tra Ateco 2007 e Ateco 2002.

Con l'interpello n. 8/15 è stato stabilito che la richiesta del lavoratore di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere soddisfatta indipendentemente dal fatto che questi sia o meno sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l'unico limite che il medico la ritenga accoglibile. L'obbligo per il medico competente di visitare i luoghi di lavoro è, poi, strettamente correlato alla valutazione dei rischi, per cui tale visita deve essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione.

È stato spiegato, ancora, che l'obbligo di aggiornamento professionale con cadenza triennale per il formatore-docente per la salute e sicurezza sul lavoro si realizza (interpello 9/55), alternativamente, con la frequenza per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento organizzati da soggetti di cui all'articolo 32 del Testo unico, oppure effettuando un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

In merito all'ambito di applicazione del Dpr 177/11 (qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti), con l'interpello n. 10/15 la Commissione ha ritenuto infine che, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di garantire, durante le operazioni «di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale», tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 2, del Testo unico(che avrebbero dovuto essere emanati entro aprile 2010), viene esclusa, in vigenza dell'attuale normativa, l'applicabilità del Dpr 177/11 nell'ambito delle lavorazioni in ambito portuale di cui al Dlgs 272/99.

I chiarimenti della Commissione interpelli

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