L'esperto rispondeAdempimenti

Associazione di categoria e consulenza del lavoro

di Callegaro Cristian

La domanda

L’articolo 1, comma 4 della legge 12/1979 recita: «Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 , nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l’esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni». L’associazione territoriale di categoria può, con un proprio dipendente e in assenza di un soggetto abilitato, svolgere gli adempimenti previsti dalla legge? Che cosa si intende per piccole imprese? Un’azienda di 250 dipendenti può essere considerata piccola?

L’articolo 1, comma 4, della legge n. 12/1979 prevede che “Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma Cooperativa, possono affidare l’esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni”. Il riferimento al rapporto di dipendenza tra il consulente del lavoro che presta assistenza e l’associazione di categoria che organizza i servizi va inteso nel senso che il prestatore subordinato può svolgere il proprio lavoro solo tramite i mezzi e le strutture di cui dispone il datore di lavoro. Trat¬tandosi comunque di una prestazione professionale, il Consulente del Lavoro che opera come dipendente dell’Associazione di categoria può comunque organizzare i servizi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979 Secondo quanto affermato nella Guida alla tutela professionale del Consulente del Lavoro (pubblicata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro) nelle ipotesi in cui la domanda sia costituita da imprese artigia¬ne e da altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, è consentito lo svolgimento di tali attività da parte delle rispettive associazioni di categoria che abbiano istituito al loro interno appositi servizi organizzati a mezzo di consulenti del lavoro, anche dipendenti delle associazioni stesse. Si segnala, invero, la sentenza della Cassazione, Sezione penale, n. 9725 del 28 febbraio 2013, attraverso la quale l’assistenza di un consulente del lavoro viene qualificata come mera facoltà, e non quale obbligo in capo all’Associazione di categoria; in un passaggio della sentenza, infatti, si evidenzia come l’articolo 1, comma 4, preveda che le citate associazioni di categoria possano e non debbano affidare quei servizi anche a consulenti del lavoro, in quanto condizione indefettibile per la operatività di tale disposizione è che gli adempimenti lavoristici, previdenziali e assistenziali dei lavoratori delle imprese associate, siano in ogni caso curati da dipendenti dell’associazione di categoria. In un passaggio ulteriore della sentenza, si prevede che la gestione dei sopra indicati adempimenti vada riconosciuta in via eccezionale ai dipendenti dell’associazione di categoria. In estrema sintesi, indipendentemente dalla tipologia di soggetto tenuto alla cura degli adempimenti suddetti, la sentenza della Cassazione sancisce quale precipua finalità quella di garantire determinate prestazioni professionali solo da soggetti che hanno un minimo un minimo di standard di qualificazione. In riferimento al secondo quesito, va in premessa rilevato come la materia sia stata nel tempo interessata da diversi interventi legislativi, disegnando sovente un quadro non del tutto ben definito sul punto. Sulla questione si richiama lo stesso articolo 1 della legge n. 12/1979, il quale, al comma 5, prevede che per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempi¬menti di cui al primo comma, (in materia di lavoro, previdenza ed assi¬stenza sociale dei lavoratori dipendenti) nonché per l’esecuzione delle atti¬vità strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma (imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa) possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge […]. Le impre¬se con oltre 250 addetti – che rientrano evidentemente in una categoria diversa rispetto a quelle appena prima citate, vale a dire, tra le altre, le piccole imprese - che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma. In definitiva, si può ritenere che il limite di 250 addetti possa essere utilizzato per distinguere le piccole imprese dalle altre.

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