Adempimenti

Con la riforma costituzionale ritorna allo Stato la competenza sulla sicurezza

di Luigi Caiazza

Non c'è più concorrenza tra Stato e Regioni nella potestà legislativa in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. E' quanto stabilisce l'articolo 31 del disegno di legge sulla riforma della Costituzione nella sua versione iniziale, rimasta pressoché immutata nei passaggi parlamentari.

La soluzione legislativa realizza quanto già auspicato dalla stessa Camera dei deputati nella precedente legislatura, allorché la commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento alle cosiddette “morti bianche”, nella seduta del 9 maggio 2012 aveva concluso i lavori predisponendo una bozza di disegno di legge costituzionale, alla quale era stato dato un valore trasversale e non di parte, per il ritorno allo Stato della competenza in materia di sicurezza.

La scelta della commissione si fondava su una constatazione obiettiva dei problemi che aveva riscontrato nella sua inchiesta fondata su un lungo percorso di approfondimento in tutte le Regioni volta a verificare come, a livello territoriale, si fosse organizzato il sistema della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Era stato rilevato, dopo aver visitato 13 regioni su 20, una forte divergenza nelle soluzioni organizzative adottate. Gli stessi comitati regionali di coordinamento, previsti dall'articolo 7 del Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) quale principale strumento di raccordo a livello territoriale tra i vari enti competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tranne alcune scarse eccezioni non hanno funzionato, venendo così meno anche quel necessario collegamento tra il livello centrale e quello periferico.

Senza dubbio la riforma dell'articolo 117 della Costituzione potrebbe certamente agevolare anche il completamento dell'attuazione del testo unico sulla sicurezza, il quale sconta una serie di ritardi dovuti alla procedura con la quale si devono emanare i vari decreti di attuazione (sono una quindicina). Dovrebbe, infatti decadere la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, tra i vari atti, avrebbe dovuto concorrere alla formazione ed emanazione del decreto ministeriale, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Tu, per l'istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp). Da qui l'annoso fermo dei vari decreti per la piena attuazione del Tu.

La modifica dell'articolo 117 della Costituzione non si ritiene risolva a valle il problema della sicurezza sul lavoro se non si ripercuoterà sul “riposizionamento” della funzione ispettiva in materia di sicurezza. Peraltro, se è vero che il trasferimento delle competenze di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dal ministero del Lavoro alle Asl, è stato effettuato con legge ordinaria in base all'articolo 27 del Dpr 616/1977 (decentramento amministrativo) e agli articoli 20 e seguenti della legge 833/1978 (istituzione del servizio sanitario nazionale), sembra che non debbano esservi ulteriori impedimenti per il ritorno allo Stato oltre che del potere legislativo anche delle funzioni di vigilanza.

In questo ambito operano una pletora di organi di vigilanza, ma tutti scoordinati tra loro senza che vi sia un benché minimo momento di intesa, con il risultato di una notevole dispersione delle già scarse risorse in campo, umane ed economiche, senza alcun conseguente positivo risultato come i numerosi infortuni, mortali e non testimoniano ogni anno.

Potrebbe essere il momento, con la riforma in questione, per istituire un'agenzia nazionale, variamente articolata, che sia investita di tutte le competenze in materia di sicurezza su tutti i luoghi di lavoro, prescindendo da quelli gestiti da pubblico o privato, comprese le forze armate, di polizia, volontari.

L'agenzia fruirebbe di tutte le prerogative e autorità proprie dei vari attuali organismi di cui assorbirebbe il relativo personale attualmente addetto, il che non dovrebbe comportare alcun costo aggiuntivo per le casse dello Stato. La nuova agenzia potrebbe trovare un valido riferimento normativo in quanto già prevista dall'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge 183/2014 (Jobs act), contenente la delega per l'istituzione di una agenzia in materia di lavoro, poi trasformata nell'ispettorato nazione del lavoro (Dlgs 149/2015), quindi senza neanche raggiungere l'obiettivo principale che era appunto quello di creare un unico organismo ispettivo.

Il disegno di legge di riforma costituzionale

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