Adempimenti

Un nuovo codice per i contributi «E.N.Bi.Form»

di Massimo Braghin

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 19 novembre 2015, n. 94/E, ha istituito una nuova causale destinata alla riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Nazionale Bilaterale per la Formazione denominato "E.N.Bi.Form."

A tal proposito va ricordato che già con la convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS il 9 gennaio 2008 era stata regolamentata la canalizzazione, mediante modello F24, per il servizio di riscossione ed il versamento dei contributi di spettanti all'Istituto, oltre a quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311 in merito al servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonchè dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro.

A ruota è seguita la convenzione del 10 novembre 2015 tra Inps ed Ente nazionale bilaterale per la formazione "E.N.Bi.Form." ed anche in questo caso è stato affidato all'Istituto il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dell'Ente Bilaterale stesso istituendo la causale contributo denominata:

•"TG15" "Ente Nazionale Bilaterale per la Formazione E.N.Bi.Form."

che nel modello di pagamento F24, dovrà essere esposta nella sezione "INPS", campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", con l'indicazione obbligatoria, ai fini della successiva individuazione ed abbinamento, dei seguenti dati:

- nel campo "codice sede", il codice della sede Inps competente;

- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", la matricola Inps dell'azienda;

- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di riscossione del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

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