Adempimenti

Cig ordinaria: le nuove istruzioni Inps sul conguaglio

di Paola Sanna

Con circolare Inps n. 197 del 2 dicembre scorso, l’Istituto ha chiarito alcuni dubbi operativi in materia di Cigo, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.lgs 148/2015.


I nuovi termini di prescrizione
Una delle principali novità contenute nella norma di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è relativa ai termini di prescrizione per portare a conguaglio le prestazioni autorizzate, che sono stati ricondotti al periodo massimo di 6 mesi come di seguito specificato.
Per quanto riguarda i trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.lgs 148/2015) ovvero, laddove richiesti antecedentemente ma non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
La norma precisa ancora che, per quanto riguarda i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto citato, i sei mesi decorrono da tale data.


Le note operative INPS
L'INPS nella circolare 197 del 2 dicembre scorso, ha opportunamente evidenziato che il computo dei 6 mesi è effettuato
- dal 24 settembre 2015, per i trattamenti già autorizzati il cui periodo di CIG si è concluso prima di quest'ultima data,
- dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, o
- dalla data del provvedimento di concessione se successivo,
entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione UNIEMENS) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.
In alcuni casi, e cioè in presenza di gravi e comprovate difficoltà finanziarie dell'azienda, su espressa richiesta da formularsi alla sede INPS competente, può essere autorizzato il pagamento diretto della Cig ordinaria, unitamente all'ANF se dovuto.
I nuovi termini di decadenza - precisa ancora l'Istituto nella circolare citata - rendono non più validi i chiarimenti contenuti nella circolare INPS n. 155/2002, punto 1, e nel messaggio n. 49 del 15.1.2003.


Alcuni esempi
Per meglio comprendere le nuove modalità di computo dei termini prescrizionale, l'Istituto propone alcuni esempi di determinazione delle decadenze:
Esempio 1:
- Periodo autorizzazione CIGO: dal 22/02/2016 al 07/04/2016 con data delibera INPS: 15/04/2016
- data decorrenza 6 mesi: 30/04/2016 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione)
- termine di decadenza: 31/10/2016
- ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza ottobre 2016
Esempio 2:
- Periodo autorizzazione CIGO: dal 22/02/2016 al 07/04/2016 con data delibera INPS: 09/05/2016
- data decorrenza 6 mesi: 09/05/2016 (data del provvedimento di concessione)
- termine di decadenza: 10/11/2016
- ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza novembre 2016
In buona sostanza, precisa ancora l'INPS, i 6 mesi decorrono dalla data posteriore tra:
- data di entrata in vigore del decreto legislativo
- data del provvedimento di concessione (delibera INPS o decreto CIGS)
- fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione.
Trascorsi inutilmente i 6 mesi concessi, non è ammesso alcun conguaglio su prestazioni utorizzate ma non compensate nei nuovi termini previsti.

I modelli SR41
Si ricorda infine che i modelli SR41 trasmessi telematicamente all'Istituto, devono essere conservati in azienda in formato cartaceo con l'apposizione delle firme dei lavoratori beneficiari; a partire dal 2 dicembre 2015 nel campo “data di assunzione” del quadro B, deve essere esposta la data di ingresso del lavoratore nell'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ai fini della verifica dell'entità dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

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