Adempimenti

Più leggeri premi e contributi Inail nel 2016

di Antonio Carlo Scacco

La legge di Stabilità per il 2014 (legge 147/2013) aveva stabilito, per il triennio 2014-2016, la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da definire in base ad apposito decreto interministeriale del Ministro del lavoro e dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL. Per l'anno 2016 il decreto è stato emanato il 30 settembre scorso e pubblicato in G.U. il 9 dicembre successivo. La riduzione prevista, che si applica a tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione, è pari al 16,61% (determina Inail 283 del 27 luglio 2015), leggermente superiore, pertanto, a quella applicata nel 2015 (15,38%) e nel 2014 (14,17%). La maggiore riduzione è conseguente all'andamento infortunistico aziendale ed alle maggiori risorse disponibili per il 2016 (1.200 milioni).
Circa la natura dei premi e contributi soggetti a riduzione, interessate sono tutte le tipologie di previste dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: quindi i premi dovuti per la Gestione Industria, compresa l'assicurazione per i marittimi, i premi speciali unitari delle polizze artigiani, i contributi dovuti per la Gestione Agricoltura ed i premi relativi all'assicurazione contro le malattie e le lesioni determinate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (legge 93/1958). Sono invece esclusi:
- i premi per l'assicurazione contro gli infortuni domestici (art. 8 della L. 493/1999);
- i contributi, pari al 7%, per l'assicurazione Inail dovuta per il lavoro accessorio (art. 49 co. 5 del D.Lgs. 81/2015);
- il contributo dovuto dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani;
- i contributi dovuti ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché a quelli addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali (art. 5 del D.P.R. 1403/1971).


Come si applica la riduzione?
Come anticipato la percentuale di riduzione del 16,61% si applica ai premi/contributi di competenza dell'anno 2016, quindi in egual misura sia per i premi in autoliquidazione sulla rata anticipata 2016 sia sul conguaglio da versare con l'autoliquidazione nel 2017 (circolare Inail 17 dicembre 2015 n. 87). Il premio si considera al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni e si cumula alle altre eventuali riduzioni e/o agevolazioni (es. sconto edili). Il premio o contributo così ridotto è soggetto alle eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni (es. fondo vittime dell'amianto). Nelle “Basi di calcolo premi” la riduzione ex legge 147/2013 si valorizza nell'apposito campo “RIDUZIONE LEGGE 147/2013 %”. Se l'azienda è soggetta al pagamento del premio supplementare per silicosi, la riduzione si applica automaticamente anche su tale importo.
La applicazione della riduzione segue criteri differenti a seconda che la lavorazione sia iniziata o meno da oltre un biennio.


Lavorazione iniziata da oltre un biennio, ossia lavorazioni con data di inizio precedente al 3 gennaio 2014: relativamente alle polizze dipendenti la riduzione si applica se, nel periodo 2012-2014, per ogni voce il tasso applicabile (TA) è inferiore o almeno pari al tasso medio di tariffa (TM). Per le polizze artigiani, le imprese del settore navigazione, gli assicurati nella gestione agricoltura e nella gestione medici radiologi/soggetti esposti alle sostanze radioattive, si fa invece riferimento all'indice di gravità medio (Igm), che esprime il numero di giornate di lavoro perse mediamente da ciascun addetto-anno a seguito di un infortunio in ambiente di lavoro o di una malattia professionale. Se nel 2016 l'Indice di gravità aziendale (Iga), calcolato ogni anno dall'Inail e reso disponibile agli interessati, è inferiore o uguale all'Igm, la riduzione è applicabile (gli indici di gravità medi sono consultabili nella Determina presidenziale Inail n. 67 del 11 marzo 2014).


Lavorazione iniziata da meno di un biennio, ossia con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2014: in tali casi la riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A tale proposito è necessaria la presentazione, nel corso del biennio, dell'istanza con modulo 20 MAT telematico (o delle altre apposite istanze relative allo specifico settore di appartenenza), accettata dall'Inail. Per i soggetti la cui istanza sia stata già presentata e accettata nel corso del biennio di riferimento, la applicazione della riduzione per il 2016 è automatica e non è necessaria la presentazione di una nuova istanza.

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