Adempimenti

Casse edili, ultimi chiarimenti della Cnce sull’Ape

di Michele Regina

La Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce) interviene nuovamente per fornire risposte ad alcune Casse.

L'Ape è differente dagli scatti di anzianità perché si incrementa in relazione all'anzianità complessivamente maturata dall'operaio nel settore edile e non presso una stessa azienda. Inoltre matura quando l'operaio possa far valere almeno 2.100 ore in un biennio, considerando a tal fine, oltre alle ore di lavoro ordinario, anche quelle di malattia indennizzate dall'Inps, di infortunio o malattia professionale indennizzate dall'Inail, di servizio militare e congedo matrimoniale.

L'Ape è finanziata mediante un contributo a carico del datore di lavoro, variabile a livello locale e calcolato sugli stessi elementi retributivi presi a base per la determinazione degli accantonamenti a titolo di ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

La misura delle contribuzioni è stabilita a livello locale, mentre le prestazioni sono identiche su tutto il territorio nazionale.

Ritornando ai quesiti posti in merito all'applicazione della normativa sul fondo nazionale per la prestazione Ape, la Cnce precisa:

1. in base all'accordo del 15 settembre 2015, sottoscritto da tutte le associazioni nazionali del settore, la contribuzione al fondo nazionale Ape dal 1° ottobre 2014 è valida «per tutti i lavoratori iscritti» alle Casse edili che derivano dai contratti collettivi dell'industria e della cooperazione edile. Pertanto la prestazione Ape per i dipendenti interessati viene computata in base ai livelli di erogazione, che la Cnce ha allegato nella propria comunicazione del 14 gennaio e presente sul sito istituzionale www.cnce.it ;

2. l'invio dei dati alla banca dati nazionale Ape con la contestuale verifica dei requisiti e il calcolo della prestazione da erogare nel corso di quest'anno sono verificati dalle locali casse edili sulla scorta della normativa Ape rinveniente nei relativi contratti collettivi nazionali, come previsto dal secondo comma del punto III dell'accordo del 1° luglio 2014. Le ore da computare ai fini della prestazione sono quelle previste nella tabella allegata alla comunicazione relativa ai quesiti del 25 gennaio 2016, presente sul sito www.cnce.it;

3. per gli apprendisti edili i coefficienti da utilizzare ai fini della prestazione Ape sono quelli della qualifica di riferimento per la retribuzione nel caso di apprendistato professionalizzante. La Cnce evidenzia, a titolo di esempio a tal riguardo, che per la prestazione Ape dell'apprendista con inquadramento finale al IV livello sarà calcolata con i coefficienti dell'operaio specializzato o, negli altri casi, quelli derivanti dall'applicazione ai coefficienti per gli operai della percentuale utilizzata per il calcolo della retribuzione dell'apprendista;

4. la prestazione per gli eredi dell'operaio deceduto successivamente al 1° ottobre 2014 (cosiddetta Ape 300 ore) sarà anticipata dalla Cassa edile che ne potrà chiedere il rimborso al Fondo nazionale successivamente al 30 aprile.

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