Adempimenti

Dopo il 730 l’agenzia delle Entrate rende definitive le novità anche per Unico persone fisiche

di Matteo Ferraris

Con il provvedimento del 29 gennaio 2016 l'agenzia delle Entrate ha ufficializzato il nuovo modello unico persone fisiche, ricco di innovazioni così come anticipato a commento del provvedimento di adozione del 730/2016.


I redditi di lavoro dipendente
La legge di Stabilità per l'anno 2016 ha riscritto la normativa relativa alla detassazione del cosiddetto salario di produttività. Tale normativa introdotta nel 2008 e reiteratamente prorogata e modificata, non è stata confermata per l'anno 2015; è per tale ragione che nel modello è stato eliminato il rigo RC4 in cui indicare le somme percepite per incremento della produttività.
Novità “quantitative” che impattano meno sul modello in quanto disposizioni già presenti nei modelli validi per gli anni precedenti sono le variazioni dei limiti per i “lavoratori frontalieri” (la franchigia passa da 6.700 a 7.500 euro) e l'esenzione fino al limite di 6.700 euro per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia.
Per l'anno 2015 il bonus “80 euro” riservato ai titolari di redditi di lavoro dipendente e alcune tipologie di redditi assimilati, con reddito complessivo non sia superiore a 26.000 euro, è assegnato per la prima volta in misura piena: 12 mensilità per un importo massimo pari a euro 960 come ora indicano le istruzioni, in luogo dell'importo adottato per l'anno di prima introduzione sperimentale della misura, riconosciuta, da maggio entro un massimo di 640 euro.
Le istruzioni richiamano le regole per la verifica del limite di reddito che costituisce condizione per l'accesso al bonus. In presenza di quota di redditi esenti (Dl 238/2010) per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia dall'estero e del cosiddetto Tfr in busta paga, il limite di reddito (euro 26.000) deve essere verificato aggiungendo al reddito dichiarato i redditi esenti (previsti per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia) e sottraendo il Tfr eventualmente erogato in busta paga.
Capita sovente che i lavoratori dipendenti debbano presentare la dichiarazione per fruire del credito di imposta per le imposte assolte all'estero. Nel quadro CR sono state eliminate le sezioni I-A e I-B, relative al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, in quanto l'intera disciplina che regolamenta tale credito è stata oggetto di revisione da parte del decreto internazionalizzazione (decreto legislativo 147/2015) che ha esteso a tutti i contribuenti le disposizioni in precedenza riservate a coloro che producevano solo particolari tipologie di redditi. Pertanto, i contribuenti per fruire dell'agevolazione devono compilare il quadro CE reperibile nel fascicolo 3.


Redditi dei fabbricati
Nella sezione II del quadro B (redditi dei fabbricati) da quest'anno è possibile indicare, il codice identificativo del contratto di locazione in luogo degli estremi di registrazione da compilare in caso di agevolazioni (opzione per la cedolare secca, riduzione del 30% del reddito per i contratti a canone concordato o per quelli situati nella regione Abruzzo e dato in locazione a residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009).
Le nuove regole fanno prevalere il codice identificativo sugli estremi di registrazione.


La proroga delle agevolazioni “pesanti”
La parte più consistente delle agevolazioni non comporta un adattamento del modello. Si tratta, infatti, della (consueta) proroga che si ripete da circa 3 anni in relazione al potenziamento delle agevolazioni fiscali (50% per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio; 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione per un ammontare non superiore a 10.000 euro; 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici; 65% per le spese relative agli interventi per l'adozione di misure antisismiche). Un punto di attenzione per il 2015 deve essere riservato alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Aumenta (meglio sarebbe dire “esplode”), poi, l'importo massimo agevolabile delle erogazioni liberali devolute alle Onlus che passa da 2.065 a 30.000 euro annui (la detrazione è pari al 26 per cento).


Gli altri oneri che alleggeriscono l'irpef
Le istruzioni prevedono tra le novità l'estensione della detrazione del 19% delle spese funebri; l'innovazione, prevista dalla recente legge di stabilità, coinvolge il legame: non è più vincolante l'esistenza di un vincolo di parentela con le persone decedute; l'importo agevolato è limitato a 1.550 euro per ciascun deceduto.
Mentre è limitato a 400 euro l'importo massimo della detrazione (19%) riconosciuta per le spese relative alla frequenza delle scuole d'infanzia e della scuola di primo e secondo grado, è riconosciuta una detrazione (19%) delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.
Sotto il profilo operativo è importante memorizzare che esiste una separata esposizione delle somme restituite al soggetto erogatore nel 2015 da quelle residue provenienti dalle dichiarazioni degli anni precedenti o dalla certificazione unica 2016.
Vi sono poi una serie di ulteriori opportunità quali il credito d'imposta (CR16) commisurato al compenso corrisposto agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro o la possibilità nel prospetto di destinazione a fini sociali (culturali, politici o religiosi che siano) di una quota permillare dell'imposta, la destinazione della quota a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (2 per mille).
Infine, si segnalano nel fascicolo 3 la nuova sezione dedicata al regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa arti e professioni che prevede una tassazione sostitutiva dell'Irpef delle addizionali all'Irpef e dell'Irap, pari al 15% oltre alla forse meno interessante per le persone fisiche la detassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti e marchi: gli imprenditori in contabilità ordinaria, indicheranno la quota dei redditi che non concorre a formare il reddito “esente” (che per il 2015 è pari al 30%) tra le variazioni in diminuzione al rigo RF50, colonna 1, mentre gli imprenditori in contabilità semplificata evidenzieranno tale quota nel rigo RG23 “reddito detassato”.

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