Adempimenti

Trasporto pubblico locale: entro il 31 marzo l’invio della documentazione per il rimborso dell’indennità di malattia

di Josef Tschöll

Con un comunicato il ministero del Lavoro avvisa che dovrà essere trasmessa, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2016 la documentazione per beneficiare del rimborso dell'indennità di malattia per le aziende del trasporto pubblico locale e relativa all'anno di competenza 2015.

Rimborso degli oneri. L'articolo 1, comma 148, della legge n. 311/2004 ha disposto a decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale, l'abrogazione dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e di conseguenza i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'Inps al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria.
L'articolo 1, comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce poi che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge n. 311/2004 siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale. La norma affida poi a un decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la quantificazione di questi oneri contrattuali, stabilendo anche i criteri e le modalità di riparto delle somme.
Il Dm 6 agosto 2007 del ministero del Lavoro ha poi stabilito le relative modalità di rimborso. Tra l'altro il decreto specifica nelle premesse che per procedere al riparto delle somme eventualmente residuate occorre disporre degli elementi indispensabili concernenti le aziende interessate attraverso l'acquisizione di schede predisposte a tale scopo (necessari per la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali). Secondo quanto previsto dal decreto sono escluse dal rimborso le aziende di competenza delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. Una volta individuata la somma da ripartire come rimborso degli oneri è affidata all'Inps la regolazione finanziaria (vedi anche Inps circ. n. 121/2012). L'art. 3 del decreto stabilisce che il ministero dei Trasporti provvede a trasferire all'Inps le risorse complessive messe a disposizione. L'Inps provvede all'erogazione delle somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. L'erogazione è subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.
Annualmente la misura delle somme da erogare è determinata a consuntivo, sulla base delle somme residuate sul capitolo del ministero dei Trasporti destinate a tale scopo e degli oneri sostenuti dalle aziende aventi titolo. L'articolo 4 del decreto stabilisce, infine, che a decorrere dall'anno di competenza 2007, le aziende devono provvedere, a pena di decadenza, alla comunicazione degli oneri entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per l'anno di competenza 2015, dunque, entro il 31 marzo 2016.

Le modalità. Il comunicato del ministero del Lavoro specifica che le aziende aventi titolo al rimborso dovranno far pervenire la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr n. 445/2000, nonché la tabella oneri, come predisposti e allegati all'avviso e pubblicati sul sito istituzionale. La documentazione, debitamente compilata e sottoscritta (ai sensi dell'articolo 38 del Dpr n. 445/2000), dovrà essere trasmessa a mezzo Pec o raccomandata A/R, entro il termine del 31 marzo 2016, ai seguenti indirizzi:
PEC: dgprevidenza@pec.lavoro.gov.it
Raccomanda A/R:
Ministero del lavoro e delle politiche Sociali
Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative
Divisione VII
Via Flavia 6
00187 ROMA

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