Adempimenti

Inail, differito il termine per l’invio telematico dei certificati di infortunio

di Massimo Braghin

Il termine del 30 aprile previsto dalla circolare Inail n. 10/2016 per l'inoltro anche in via telematica della certificazione medica di infortunio sul lavoro e malattia professionale è stato differito a data da destinarsi. Si trattava di un termine legato ad un regime transitorio che consentiva a medici e strutture non ancora profilati nel sistema Inail competente alla trattazione del caso, di inviare i certificati medici via Pec attraverso i servizi telematici dell'Istituto, fermo restando che nel caso di malfunzionamento del sistema, le stesse modalità possono essere utilizzate anche dai medici e dalle strutture già profilate.

A seguito delle modifiche apportate agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 del Dpr 1124/1965 dal decreto legislativo 151/2015, dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale la quale viene acquisita dall'Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione “ricerca certificati medici” disponibile all'interno dei servizi denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi.

Anche il ministero della Salute con circolare 7348 del 17 marzo 2016 è intervenuto ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti all'obbligo dell'invio telematico dei certificati medici, chiarendo che il riferimento a qualunque medico è da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza” intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base. La circolare ha poi stabilito che l'obbligo di invio della certificazione medica si considera assolto quando la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all'intervento di prima assistenza nei termini su specificati, mentre l'articolo 53 del Dpr 1124/1965 modificato prevede che il datore di lavoro, fermo l'obbligo di trasmettere la denuncia dell'evento all'Inail, sia esonerato dall'obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza.

Per il datore di lavoro munito di credenziali di accesso, fermi restando gli obblighi di inoltrare la denuncia di infortunio all'Istituto entro due giorni, o cinque in caso di malattia professionale, da quello in cui ne ha avuto notizia, dal 22 marzo 2016 non rimane che l'onere di consultazione del certificato medico trasmesso per via telematica, in apposita sezione del portale dell'Istituto. La ricerca del certificato avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.
Inoltre, per quanto attiene agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, il nuovo articolo 54 del Dpr 1124/1965 pone a carico dell'Inail l'obbligo di trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando il datore di lavoro da tale adempimento.

L'art. 12 delle circolare 10 del 21 marzo 2016 aveva stabilito il termine del 30 aprile a copertura del regime transitorio per quelle strutture sanitarie e per i medici che non sono in possesso di abilitazione e che, per l'accesso ai servizi di rilascio del certificato medico disponibili nel portale dell'Istituto, devono richiedere apposite credenziali dispositive previa richiesta alla sede Inail competente per territorio mediante la modulistica disponibile nel sito www.inail.it.

Una volta presentata la domanda di abilitazione presso le sedi territoriali Inail allegando al modulo di richiesta compilato e firmato copia fronte retro del documento d'identità in corso di validità oppure in via telematica, l'Istituto provvede al rilascio delle credenziali e in caso di mancata corrispondenza tra i dati anagrafici indicati nella domanda e quelli contenuti nel documento d'identità, l'utente riceverà una mail/Pec informativa con indicati i motivi di rifiuto della richiesta di attribuzione del proprio profilo.

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