Adempimenti

Vademecum delle Entrate per i versamenti da controlli fiscali

di Matteo Ferraris

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 17/E, ha fornito una sintesi delle regole di versamento conseguenti alle attività di controllo degli uffici. L'occasione è stata fornita dall'innovazione normativa proposta dal Dlgs 159/2015 che ha attuato la delega fiscale.
Il documento di prassi, è oltremodo schematico e circoscrive le indicazioni alle innovazioni normative chiarendo l'ambito temporale di applicazione delle novità in particolare relativamente ai termini di esecuzione dei versamenti e alle modalità di calcolo degli interessi dovuti a seguito di rateizzazione.
Le innovazioni riguardano:

- le comunicazioni degli esiti del controllo automatico delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72;

- le comunicazioni degli esiti del controllo formale delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 36-ter Dpr 600/73;

- gli atti di adesione, degli avvisi di accertamento ovvero degli avvisi di rettifica e liquidazione definiti per acquiescenza, delle conciliazioni giudiziali, degli accordi di mediazione;

- gli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione.

La decorrenza degli interessi di rateazione coincide con il giorno successivo al termine di versamento della prima rata, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento che ha determinato il perfezionamento dell'adesione. Il trimestre da considerare per l'effettuazione del versamento della seconda rata (nonché delle rate a seguire) decorre, quindi, dal termine previsto per il versamento della prima rata (e non più dalla data in cui la prima rata è stata effettivamente pagata); la scadenza delle rate successive alla prima ricade sempre nell'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Schematizziamo in tabella i contenuti della circolare in relazione alle distinte fattispecie di controlli.

In caso di inadempimenti – probabili soprattutto nei piani di rateazione – la circolare riepiloga le conseguenze delle tardività o delle carenze distinguendo le fattispecie per gravità: "lieve" che non preclude il perfezionamento della definizione né la decadenza dalla rateazione; "grave" che determina la decadenza dalla rateazione.

Una separata considerazione è riservata agli inadempimenti relativi agli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione.

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