Adempimenti

Aspettativa cariche sindacali ed elettive: istituite due nuove causali contributo

di Massimo Braghin

Al debutto due nuove causali contributo volute all'Inps per riscuotere, tramite modello F24, i contributi per i lavoratori collocati in aspettativa per cariche sindacali e per cariche pubbliche elettive. Lo comunica l'agenzia delle Entrate tramite le risoluzioni 5 maggio 2016, n. 36/E e n. 37/E a seguito della convenzione del 9 gennaio 2008 e successivi rinnovi, stipulata con l'Inps, dove è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell'Istituto.

Per quanto attiene alla risoluzione 5 maggio 2016, n. 36/E il riferimento è ai contributi a favore dei lavoratori dipendenti in aspettativa per cariche pubbliche elettive di cui all'articolo 38, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale prevede che «I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica…». È stata istituita la causale contributo "CPEO", denominata "Contributi a favore dei lavoratori dipendenti in aspettativa per cariche pubbliche elettive di cui all'articolo 38, della legge 23 dicembre 1999, n. 488" utilizzabile mediante modello di pagamento F24 da esporsi nella sezione "Inps", nel campo "causale contributo", colonna "importi a debito versati", indicando nel campi "codice sede", "matricola Inps" e "periodo di riferimento" rispettivamente il codice della sede Inps presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale, la posizione contributiva aziendale ed il mese e l'anno di inizio ed il mese e l'anno di fine competenza del contributo.

La risoluzione 5 maggio 2016, n. 37/E è relativa alla riscossione della contribuzione aggiuntiva sindacalisti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, il quale prevede che «A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981…».
La causale contributo istituita a proposito è la "ASOO", denominata "Contribuzione aggiuntiva sindacalisti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564". Anche in questo caso la causale, utilizzabile tramite modello F24, andrà esposta nella sezione "Inps", al campo "causale contributo" colonna "importi a debito versati", con l'indicazione del codice della sede Inps presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale, la matricola aziendale ed il periodo di riferimento con il mese e l'anno di inizio competenza del contributo ed il mese e l'anno di fine competenza del contributo.

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