Adempimenti

Per avere la Dis-coll 2016 si deve chiudere la partita Iva

di Pietro Gremigni

I collaboratori titolari di partita Iva non operativa, per poter fruire dell'indennità Dis-coll devono preliminarmente chiudere la partita Iva. Così si è espresso l'Inps con la circolare 74/2016 che fa il punto sull’indennità introdotta nel 2015 e prorogata per tutto il 2016.
Stante il limite di risorse finanziarie stanziate l'Inps riconoscerà il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Destinatari - Possono beneficiare dell'indennità Dis-coll i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Il requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla gestione separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato.
Altrimenti può considerarsi soddisfatto il requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione ed il rapporto di lavoro subordinato.
Sono esclusi dalla tutela:
- gli amministratori;
- i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.

Requisiti - La Dis-coll è riconosciuta ai lavoratori, se sono presenti congiuntamente i seguenti requisiti:
1) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
2) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro, in questo caso dal 1° gennaio 2015 (accredito contributivo di tre mensilità). I contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo.
In ogni caso l'erogazione della Dis-coll è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l'impiego.

Durata - La Dis-coll è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro fino al predetto evento.
Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della Dis-coll.
A tale fine i periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale), sono da considerare utili ai fini della determinazione della durata della prestazione Dis-coll.

Misura della Dis-coll - L'indennità, è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l'anno 2016, all'importo di 1.195 euro. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della Dis-coll è pari al 75% del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro. L'indennità Dis-coll non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro per l'anno 2016, annualmente rivalutato.
Il parametro del reddito medio mensile è il risultato del rapporto tra il reddito imponibile ai fini previdenziali dell'anno di cessazione del rapporto e di quello civile precedente con il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi” relativi allo stesso periodo.
La indennità Dis-coll si riduce in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Domanda – La richiesta di Dis-coll va presentata all'Inps esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.
Per le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra il 1° gennaio 2016 e il 5 maggio 2016, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di Dis-coll decorre dalla data di pubblicazione della circolare 74/2016 dell'Inps e pertanto i 68 giorni scadono il 12 luglio 2016.

Rioccupazione del disoccupato – Le conseguenze legate alla rioccupazione del titolare della Dis-coll sono le seguenti:
-con lavoro subordinato pari o inferiore a 5 giorni: la Dis-coll è sospesa;
-con lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni: la Dis-coll decade;
-con lavoro parasubordinato il cui reddito sia pari o inferiore a 8.000 euro o autonomo/di impresa pari o inferiore a 4.800 euro: la Dis-coll deve essere ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto e l'interessato deve darne comunicazione all'Inps entro 30 giorni;
-con lavoro accessorio, l'importo dei voucher percepiti fino al valore di 3.000 euro annui è cumulabile con la Dis-coll. Sopra tale limite fino a 7.000 euro l'interessato deve comunicarlo all'Inps entro 30 giorni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©