Adempimenti

Slitta al 23 maggio la presentazione del prospetto disabili

di Pietro Gremigni

La presentazione del prospetto informativo disabili, prevista per il 15 maggio 2016, è stata prorogata al 23 maggio 2016.
Cosi si è espresso il ministero del Lavoro con la nota del 16 maggio 2016, n. 2896, che in realtà potrà interessare solo quei datori di lavoro in ritardo nella presentazione del modello stante la coincidenza della data della nota ministeriale con la scadenza originaria.
Indubbiamente l'entità delle novità che hanno caratterizzato il 2015 è tale da avere impedito in diversi casi la presentazione nei termini del prospetto e da qui si può capire le ragioni del mini rinvio.


Soggetti obbligati - Il Prospetto informativo è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti costituenti base di computo devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale al 31 dicembre 2015 rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette.
Ricordiamo che il prospetto va presentato anche nel caso in cui la base di computo per occupare i disabili non raggiunga i 16 dipendenti, ma l'organico superi i 50 addetti con conseguente obbligo di denunciare la posizione delle categorie protette. Infatti alcune categorie di lavoratori, come gli addetti ai cantieri edili, sono esclusi dal computo nel primo caso ma vanno contati nel secondo.


Addetti a lavorazioni pericolose - Tra le principali novità che hanno “complicato” la compilazione del prospetto è quella del possibile esonero dall'obbligo di assumere i disabili in presenza di addetti a lavorazioni che comportano l'applicazione di un tasso Inail superiore al 60 per mille.
Con la pubblicazione del decreto 10 marzo 2016 abbiamo ora il quadro chiaro di questo istituto, la cui utilizzazione nel corso del 2015 ha delle ripercussioni sulla compilazione del prospetto informativo.
Intanto ricordiamo che, qualora ci si sia avvalsi dell'esonero parziale, l'autocertificazione andrà presentata in via telematica entro il 1° luglio 2016.
Entro il 30 giugno andrà versato il contributo esonerativo in relazione ai disabili per cui si è avvalsi di tale facoltà a partire dal 24 settembre 2015, ossia da quando è entrato in vigore il Dlgs 151/2015. Nel prospetto informativo, infatti ,occorre specificare la data da cui il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell'esonero, anziché assumere la quota disabili prevista, secondo una delle seguenti regole:
• se l'obbligo di assumere il disabile era già insorto alla data del 24 settembre 2015, il termine entro cui avvalersi dell'esonero è scaduto il 23 novembre 2015, che sarà la data da indicare sul prospetto;
• se l'obbligo di assumere il disabile è insorto dopo il 24 settembre 2015, i 60 giorni sono scaduti dal giorno di insorgenza della scopertura. In quest'ultimo caso, se il termine di 60 giorni ricade nel 2016 (ad esempio, se l'obbligo è insorto l'11 dicembre 2015 – la data entro cui avvalersi dell'esonero era il 9 febbraio 2016), nella sezione del prospetto, al campo data autocertificazione, si dovrà indicare la data del 31 dicembre 2015, indicando nel campo Note la data effettiva di scadenza.


Computo dei contratti a termine - Una questione irrisolta al momento e che le Faq ministeriali non hanno aggiornato è quella del conteggio dei contratti a termine ai fini dell'insorgenza dell'obbligo e dell’individuazione della fascia di appartenenza del datore di lavoro. La certezza è che si devono considerare i contratti a termine “in essere” al 31 dicembre 2015 e che:
• quelli di durata fino a 6 mesi non sono computabili;
• quelli di durata oltre i 6 mesi sono computabili.
Il punto è come computare i contratti che eccedono i 6 mesi: si conteggiano come unità così come si esprimono le Faq presenti nel sito cliclavoro. Per le Faq non sono aggiornate alle novità introdotte dal Dlgs 81/2015, le quali prevedono, al contrario, il computo dei lavoratori a termine in base al numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Riteniamo prudenziale seguire il criterio di contare un'unità tali contratti, in attesa di diverse determinazioni ministeriali.

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