Indebito oggettivo contributi e ritenute
L’Inps ha chiarito che, in presenza di contribuzione indebitamente versata in materia di gestione separata (ad esempio contributi pagati da soggetti non tenuti all'obbligo contributivo), si applicano le disposizioni di carattere generale che disciplinano il rimborso di contributi indebitamente corrisposti. Più in particolare sarà necessario presentare una domanda presso la sede competente alla trattazione del rimborso, ovvero quella che ha in carico la posizione contributiva del richiedente il rimborso. Gli schemi di domanda sono reperibili all’interno della circolare Inps 193/1998. Bisognerà naturalmente procedere anche alla variazione dei flussi Uniemens eventualmente presentati. Analoga istanza di rimborso dovrà essere presentata alla Agenzia delle entrate nel termine decadenziale previsto dall’articolo 38 del DPR 602/1973, ossia quarantotto mesi dalla data del versamento (conferma Corte di cassazione, sentenza n. 16617 del 7 agosto 2015).