Adempimenti

La sanzione minima non può essere rimborsata, anche se pagata con riserva

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Il pagamento della sanzione “minima” a seguito diffida non è rimborsabile, anche se esiste formale riserva da parte del trasgressore. Questo è il parere del ministero del lavoro espresso con lettera protocollo 8926 del 2 maggio a fronte della richiesta, da parte di un datore di lavoro, di ottenere il rimborso delle sanzioni amministrative, dichiarando di aver ottemperato alla diffida, mediante la regolarizzazione delle violazioni, ma di non riconoscere ed accettare le infrazioni. La regolarizzazione sarebbe quindi avvenuta “al solo fine di evitare i costi legali di un contenzioso giudiziario”.

I fatti si riferiscono a un datore di lavoro che ha provveduto al pagamento della sanzione, a seguito diffida in base all'articolo 13 del Dlgs 124/2004 e alla regolarizzazione delle violazioni, esprimendo nel contempo la dichiarazione di riserva. La richiesta di rimborso si basa sugli esiti di due giudizi, penale e civile, attivati dal ricorrente sul presupposto dell'assenza del rapporto di lavoro subordinato con un lavoratore, i quali erano connessi alle circostanze per cui erano state irrogate le sanzioni amministrative.

A motivazione del proprio convincimento, atteso che l'importo della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 estingue il procedimento sanzionatorio amministrativo oggetto della diffida, il ministero ha ritenuto che tale istituto presenta un evidente carattere premiale per la definizione agevolata delle sanzioni. Pertanto la dichiarazione di riserva apposta dal trasgressore, il quale avrebbe optato per l'adempimento alla diffida per evitare il conseguente contenzioso, è stata ritenuta di nessun effetto, tenuto conto che essa coincide proprio con la finalità prefissate dalla stessa legge.

Né, peraltro, tale “accorgimento” è contemplato dal legislatore nell'ambito del procedimento sanzionatorio amministrativo, non potendo alla fine comportare una riviviscenza del potere di sindacare i presupposti della irrogazione della relativa sanzione. E anche se successivamente alla estinzione del procedimento amministrativo, siano intervenuti due giudizi, in cui l'amministrazione del lavoro risultava terza, nei quali è stata negata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, ed anche con riferimento ai relativi effetti della cosa giudicata di cui all'art. 2909 c.c., tali giudizi non possono avere riflessi, né far rivivere un procedimento amministrativo già estinto nel quale l'istante si era giovato della relativa procedura conciliativa attraverso il pagamento della sanzione ridotta.
La conclusione cui perviene la nota ministeriale si fonda tra l'altro su alcune decisioni della Corte di cassazione (si veda, per esempio, 6382/2007) secondo cui il pagamento in misura ridotta implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte del trasgressore, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche, ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale.

In conclusione la dichiarazione di pagare ma non di riconoscere la contestata violazione non produce in fatto e in diritto alcun effetto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©