Adempimenti

Artigiani e commercianti: come compilare il quadro «RR» di Unico 2016

di Michele Regina

Con la circolare 97 del 9 luglio 2016 l’Inps fornisce indicazioni per la compilazione del quadro RR di UNICO 2016 per artigiani e commercianti e professionisti iscritti alla GLA.
Il quadro RR di UNICO 2016 dovrà essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata.
Relativamente agli esercenti di imprese commerciali e artigiane e con riferimento ai contributi dovuti per lo scorso anno, i titolari e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali in proprio e per familiari e/o collaboratori nell'impresa, dovranno compilare la sezione I del quadro RR del modello Unico PF 2016.
La Circolare distingue inoltre le varie casistiche a seconda del profilo fiscale dell'esercente per quanto concerne gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate), ovvero per coloro che abbiano aderito al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ovvero che abbiano aderito al regime contributivo agevolato di cui alla L.190/2014 (legge di stabilità per il 2015).
La sezione II del quadro RR del modello Unico PF 2016 deve essere invece compilata dai soggetti che svolgono attività di cui all'art. 53, co. 1, del TUIR e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, di cui all'art. 2, co. 26, Legge 335/95.
Si ricorda che non sono iscritti alla gestione separata e non devono compilare il predetto quadro II e né sono tenuti al pagamento dei relativi contributi, quei professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le proprie Casse professionali , di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/1996, e coloro i quali, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati, per l'attività professionale ad un'altra forma di previdenza assicurativa, come ad esempio le ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci.
Anche per gli iscritti alla GLA la Circolare in commento effettua una disamina sulla determinazione del reddito imponibile in base al profilo fiscale del professionista.
Individuata la base imponibile si dovrà calcolare il contributo dovuto applicando l'aliquota (23,50% e/o 27,72%) a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria.
Al dovuto vanno sottratti gli acconti versati nel corso dell'anno 2015.
L'Istituto precisa che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno entro il 16 giugno 2016 o il 18 luglio 2016, per i versamenti a saldo per anno di imposta 2015 e primo acconto per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre 2016 (secondo acconto 2016).
I contribuenti che optano per il versamento del saldo 2015 e primo acconto 2016 nel periodo tra il 17 giugno e il 18 luglio 2016 devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo e riportarla separatamente in F24.
La Circolare fornisce infine informazioni circa le modalità di rateazione e compensazione , ove optate dai contribuenti.

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