Adempimenti

Pubblicata la proroga al 22 luglio per il 730/2016

di Matteo Ferraris

L'annunciato decreto del presidente del Consiglio dei ministri datato 24 maggio 2016, ha trovato finalmente la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 13 giugno 2016. La proroga dei termini interessa lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale nel 2016 per i Caf e i professionisti abilitati che potranno completare le proprie attività entro il 22 luglio 2016.

Come già previsto l'anno scorso, la proroga è condizionata al fatto che, entro il 7 luglio 2016, il singolo ente abbia effettuato la trasmissione almeno dell'80% delle dichiarazioni totali per cui ha assunto l'impegno alla trasmissione.

In base all'articolo 34, comma 4, del Dlgs 241/1997, le attività di assistenza fiscale completabili entro il nuovo termine interessano:
1) la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730/3), nonché
2) la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni (modello 730/4 che, a sua volta, l'Agenzia trasmetterà al sostituto e
3) la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni e delle schede con le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef (modelli 730-1).

In modo innovativo rispetto all'analogo provvedimento emanato nel 2015 (Dpcm 26 giugno 2015), è che la stessa dilatazione dei termini viene decretata anche a favore dei contribuenti che provvedono direttamente all'invio telematico del 730 precompilato, con o senza modifiche e/o integrazioni.
Il nuovo calendario dell'assistenza fiscale 2016 è, dunque, il seguente.


Presentazione del modello 730 al sostituto
Termine iniziale: 15 aprile
Termine ultimo: in funzione dell'organizzazione interna

Presentazione del modello 730 tramite il Caf/professionista
Termine ultimo: in funzione dell'organizzazione del Caf

Trasmissione del modello 730 all’agenzia (sostituto, Caf, professionista)
Termine iniziale: 2 maggio
Termine ultimo: 7 luglio per l'80% dei modelli; 22 luglio per quelli residuali

Consegna del modello 730 al dipendente da parte del sostituto
Termine iniziale: 2 maggio
Termine ultimo: 7 luglio per l'80% dei modelli; 22 luglio per quelli residuali

Consegna del modello 730 al dipendente da parte del Caf/professionista
Termine iniziale: 2 maggio
Termine ultimo: 7 luglio per l'80% dei modelli; 22 luglio per quelli residuali

Consegna del modello 730 al dipendente da parte del Caf/professionista
Termine iniziale: 2 maggio
Termine ultimo: 7 luglio per l'80% dei modelli; 22 luglio per quelli residuali

L'articolo 16, comma 4-bis, del Dm 164/1999 dispone che l'Agenzia provvede a trasmettere telematicamente ai sostituti d'imposta, entro dieci giorni dalla ricezione - e, quindi, al massimo entro il 17 luglio -, le comunicazioni 730/4. Ancora l'Agenzia, entro il 22 luglio, attesta ai Caf l'avvenuta trasmissione dei dati ai sostituti d'imposta, chiudendo, così, il cerchio.

Questi termini non sono oggetto di considerazione nel decreto. Si presume, pertanto, che tali scadenze si manterranno sostanzialmente invariate per la maggior parte delle dichiarazioni e sono per l'aliquota dei soggetti che fruiranno della proroga potrà essere immaginabile un ritardo sull'ordinaria tabella di marcia.

Il nuovo comma 3-bis, inserito nel corpo dell'articolo 5 del Dlgs 175/2014 ad opera dell'articolo 1, comma 949 della legge 208/2015, prevede che in caso di presentazione della dichiarazione direttamente, ovvero tramite il sostituto d'imposta dopo avere apportato modifiche incoerenti che incidono su reddito o imposta ovvero con un rimborso superiore a 4.000 euro, il rimborso viene sottoposto a controlli preventivi con sospensione del rimborso sino al 7 novembre. Il rimborso spettante dalle operazioni di controllo è erogato dalle Entrate entro il 7 gennaio 2017.

Come ricordato dal paragrafo 8 della risoluzione 57/E/2014 e dalla circolare 14/E/2013, l'articolo 19 del Dm 164/1999 dispone che, ove non scatti il controllo preventivo, il rimborso del credito è effettuato «mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale».

Tale correlazione stretta tra credito e ritenute su cui operare la compensazione prevista in una norma che non è ancora stata rimodulata è stata, di fatto, integrata dall'articolo 15 del Dlgs 175/2014 in base al quale «le somme rimborsate ai percipienti (…) sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente» attraverso la compensazione in F24 «nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso».

Da tali norme deriva che il conguaglio deve essere operato sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio e il recupero delle somme è effettuato tramite compensazione nel mese successivo. Ovviamente, tale calendario è temperato dai possibili differimenti nella trasmissione del 730/4 ai sostituti derivanti dal differimento in commento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©