Adempimenti

Depenalizzazione del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali: la circolare Inps

di Silvano Imbriaci

Prosegue la pubblicazione delle istruzioni amministrative in margine alla trasformazione in illecito amministrativo (sia pure parziale) del reato di cui all'articolo 2, comma 1 bis, del Decreto legge 12 settembre 1983 (convertito in Legge 11 novembre 1983, n. 638), ossia l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8). Dopo le istruzioni ministeriali generali inoltrate con circolare n. 6/2016 (seguite dalle note della Direzione Generale Attività Ispettiva del 6 aprile 2016 e del 3 maggio 2016) e le indicazioni già fornite dall'Inps (messaggio n. 804 del 22 febbraio 2016), l'Istituto in modo più completo affronta le varie questioni poste dalla nuova situazione con una dettagliata circolare (n. 121/2016). La norma che punisce il reato in questione oggi si distingue in due diverse fattispecie legate al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro. Solo nel caso di omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui è prevista la reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, mentre al di sotto di tale soglia è prevista solo una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nella disciplina è stata comunque confermata, in ottica squisitamente premiale, la previsione della non punibilità con la sanzione penale per le omissioni più gravi, e la non assoggettabilità a sanzione amministrativa per le altre, nel caso di versamento delle ritenute omesse entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione (con il meccanismo dell'ordinanza ingiunzione, come precisato dalla circolare ministeriale n. 6/2016). Uno dei punti più delicati riguarda il regime intertemporale. A norma dell'articolo 8 del Dlgs n. 8/2016, per le violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016 si applicano retroattivamente le sole sanzioni amministrative, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto irrevocabili. Nel caso di procedimenti non definiti, gli atti dei procedimenti penali trasformati in illeciti amministrativi vengono trasmessi dall'Agenzia alle sedi provinciali dell'Inps entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, al netto di eventuali prescrizioni o altre cause di estinzione. Nel successivo termine di 90 giorni l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati, con la possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta (metà della sanzione) entro i successivi 60 giorni. La seconda parte della circolare illustra in modo puntuale e dettagliato le disposizioni operative in merito soprattutto alle modalità di determinazione della soglia di 10.000 euro annui: si guarda all'anno civile (gennaio-dicembre), e concorrono i versamenti relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (che confluiscono nel mese di gennaio), fino ai versamenti di novembre che scadono il 16 dicembre. Il riscontro sul superamento dell'importo soglia deve essere effettuato anche per la gestione degli illeciti pervenuti dall'autorità giudiziaria, prima della notificazione della violazione, oltre naturalmente alla verifica dell'esistenza di altre omissioni non riconducibili alle denunce già effettuate. Una volta accertata la misura dell'omissione, gli adempimenti si diversificano:
a) nel caso di ritenute di importo non superiore a 10.000 euro annui, il procedimento è regolato dagli articoli 14 e 16 della legge n. 689/1981. La notifica potrà essere effettuata dal funzionario che ha accertato la violazione, con possibilità di far pervenire, a cura degli interessati, scritti difensivi o richiesta di audizione. Con tale atto viene assegnato il termine di tre mesi per il versamento ai fini della non assoggettabilità a sanzione e verrà comunicato che, ai fini dell'estinzione del procedimento, l'autore della violazione potrà versare entro il termine dei successivi 60 giorni, l'importo della sanzione nella misura ridotta (articolo 16 della Legge n. 689/1981), pari ad euro 16.666 (1/3 del massimo). Ove persista il mancato versamento, sarà avviato il procedimento per la formazione dell'ordinanza ingiunzione e l'irrogazione della sanzione nella misura indicata dalla legge (la cui determinazione in concreto seguirà le regole generali: gravità della violazione, comportamento dell'autore, personalità dello stesso, ecc…);
b) nel caso di ritenute di importo superiore a 10.000 euro annui, la configurazione piena del reato si avrà solo alla conclusione dell'annualità di riferimento. Con l'atto con cui è effettuata la notifica dell'accertamento della violazione sarà assegnato il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse. Al termine si darà corso alla denuncia all'Agenzia anche nel caso in cui sia intervenuto il pagamento delle omissioni accertate (si tratta di una causa di non punibilità, non di una ipotesi di estinzione del reato).

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